(massima n. 1)
In base all'art. 2, secondo comma, c.p. richiamato anche dall'art. 1, L. 21 ottobre 1988, n. 455 («depenalizzazione degli illeciti valutari») l'intervenuta abolitio criminis determina la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna. Dalla dizione della norma si evince argomentando a contrario che le obbligazioni civili nascenti dal reato non «cessano» e sono quindi soggette ad esecuzione. Nella nozione di obbligazioni civili vanno annoverate quelle verso lo Stato al pagamento delle spese processuali. Tra queste ultime vanno comprese, oltre quelle anticipate per la celebrazione del processo e di eventuale custodia cautelare, anche quelle per l'iscrizione ipotecaria eventualmente disposta nel contesto dell'originario processo.