(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena nei confronti di persona che ne abbia già usufruito, la disposizione dell'art. 165, comma secondo, c.p.p., introdotta dall'art. 2, comma primo lett. a) L. 11 giugno 2004 n. 145, può, nonostante la sua natura sostanziale, essere applicata retroattivamente, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, siccome previsione più favorevole per l'imputato, il quale, a differenza che in passato, può scegliere che il beneficio sia subordinato ad una condizione da lui ritenuta meno gravosa di ciascuna di quelle che il giudice, ai sensi della legge previgente, avrebbe dovuto altrimenti obbligatoriamente applicare. (Fattispecie in tema di nuova concessione, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma primo lett. a) L. n. 145 del 2004, della sospensione condizionale della pena, già in precedenza applicata, subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo di tempo determinato, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 145 del 2004).