(massima n. 1)
Attesa l'affinitą tra l'abrogata figura criminosa dell'oltraggio a pubblico ufficiale e quella, tuttora valida, dell'ingiuria aggravata dalla qualitą di pubblico ufficiale della persona offesa (la quale si differenzia dalla prima esclusivamente sotto il profilo della eterogeneitą degli interessi giuridici protetti), ed avuto riguardo alla disciplina dettata in materia di successioni di leggi penali nel tempo dall'art. 2, comma terzo, c.p. (la cui operativitą puņ estendersi anche all'ipotesi in cui la norma abrogata fosse contemplata nel contesto sistematico repressivo antecedente come fattispecie) «speciale» rispetto alla coeva fattispecie «generale» rimasta inalterata, con conseguente espansione della sfera di applicazione di quest'ultima anche ai casi prima rientranti nelle previsioni della prima), deve escludersi che l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale abbia dato luogo ad una vera e propria abolitio criminis e che la condanna definitivamente inflitta per detto reato sia quindi soggetta a revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p