(massima n. 1)
L'abrogazione, ad opera dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341 c.p. non dą luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale previsto e disciplinato dall'art. 2, comma terzo, c.p., per cui nulla si oppone, qualora per detto reato sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, alla revoca della stessa a norma dell'art. 673 c.p.p.; revoca dalla quale vanno, peraltro, ovviamente esclusi gli eventuali reati connessi o unificati sotto il vincolo della continuazione (nella specie, lesioni) ai quali l'abrogazione non si riferisce.