(massima n. 1)
In caso di abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado o per insussistenza del fatto, il giudice di appello prima di riformare la decisione e dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve indicare le ragioni per le quali il fatto deve ritenersi sussistente, atteso che tra le diverse cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. la formula «perché il fatto non sussiste» deve prevalere su qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell'elencazione contenuta nel citato art. 129, sia perché preclusiva di eventuale azione civile.