(massima n. 1)
In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 c.p. ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, occorre verificare, in base all'art. 2 c.p., riguardante la successione delle leggi penali nel tempo, se le condotte contestate all'imputato sulla base della fattispecie previgente siano tali da integrare reato anche in base al nuovo testo del predetto articolo; e ciò tenendo presente che la nuova fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipicizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito intenzionalmente in violazione di leggi o di regolamenti; che essa configura ora un reato di evento, postulando che il comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero un danno ingiusto per altri; che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto, mentre tale carattere, prima della novella, valeva solo a contraddistinguere la ipotesi più grave di cui al comma secondo dell'art. 323 c.p. previgente.