(massima n. 1)
In tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrino o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilitą implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne deriva che egli deve provvedere, qualora vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale; tale previsione, costituendo norma penale pił favorevole, č applicabile all'imputato, anche se sopravvenuta, in virtł dell'art. 2, comma secondo, c.p.