(massima n. 1)
Le misure alternative alla detenzione, eccezion fatta per la liberazione anticipata, possono essere concesse ai condannati per delitti indicati nell'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 solo se risulti prestata attività di collaborazione ex art. 58 ter della stessa legge. Ciò vale anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore di tali restrizioni, introdotte con il D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, non operando in materia il principio dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole, riferibile solo a leggi penali sostanziali, tra le quali non sono annoverabili le norme che attengono all'esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione.