(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą non č consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni pił favorevoli. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione dei modelli F24 attestanti l'avvenuto pagamento di debiti tributari ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, norma pił favorevole, applicabile pertanto anche a fatti pregressi).