(massima n. 1)
Fra diversi decreti legge non esaminati dal Parlamento e succedutisi nel tempo sulla stessa materia senza soluzioni di continuità si verifica, ferma restando la loro precarietà, il fenomeno della cosiddetta successione di leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 c.p. e ad essi deve ritenersi applicabile la norma di cui al comma quinto di questo. (Nella specie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, perché il fatto non era dalla legge previsto come reato, la S.C. ha osservato che all'epoca del giudizio di primo grado era in vigore il D.L. n. 449 del 1994 che aveva depenalizzato il fatto di reato ascritto ai ricorrenti (scarico effettuato, senza osservare le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione in quanto eccedente i limiti tabellari), sicché costoro avevano acquisito il diritto alla applicazione della norma di cui all'art. 22 legge n. 319 del 1976, come modificata dall'art. 4 del detto decreto legge, sebbene il medesimo fatto fosse stato considerato illecito penale con decreto legge n. 537 del 1994 e altri successivi).