(massima n. 2)
L’art. 237 comma secondo del nuovo codice della strada è stato modificato dal decreto legislativo n. 360 del 1993 nel senso che le violazioni commesse prima del l’1 gennaio 1993, per le quali continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie previste dalle disposizioni previgenti, sono unicamente quelle aventi già natura di illecito amministrativo e non anche quelle costituenti reato. Per queste ultime l’autorità giudiziaria deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (e ciò ai sensi dell’art. 2, comma secondo, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato), senza dover rimettere gli atti all’autorità amministrativa competente, e ciò sia in vista del principio di legalità dell’illecito amministrativo consacrato nell’art. 1 della legge 689/1981 — applicabile in forza dell’art. 194 del nuovo codice stradale — sia per l’assenza, in quest’ultimo, di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della citata legge 689/1981, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione. (Fattispecie in tema di contravvenzione prevista e punita dall’art. 11 dell’abrogato codice stradale, costituente illecito amministrativo a norma dell’art. 153 del codice vigente) (conf. Sez. Un., n. 7393,16 marzo 1994, Castellana e Sez. Un., n. 4, 16 marzo 1994 c.c., Gabrielli, non massimate).