(massima n. 1)
In tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, posto che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'1 gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dą luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza. (Rigetta, GIP Tribunale Bologna, 14/03/2024)