(massima n. 1)
In tema di truffa, il termine per proporre querela, nel caso in cui il reato risulti aggravato, ex art. 640, n. 2-ter, cod. pen., dall'essere stato realizzato a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o l'altrui identificazione e sia stato commesso prima dell'introduzione di tale aggravante e della previsione della sua procedibilitą a querela a norma dell'art. 16, comma 1, lett. t), legge 28 giugno 2024, n. 90, decorre dalla data di entrata in vigore della legge citata, in assenza di disposizioni transitorie. (Vedi Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01).