(massima n. 1)
L'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità per esibire i documenti di circolazione ricade nella previsione di cui all'art. 180, comma ottavo, del nuovo codice della strada, di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e la sanzione applicabile è di natura amministrativa. Pertanto, nel caso di violazione commessa prima dell'entrata in vigore dell'indicato nuovo codice, deve trovare applicazione il comma secondo dell'art. 2 c.p., a tenore del quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non è più sanzionato penalmente. (Fattispecie relativa ad imputazione ex art. 650 c.p.).