(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, alle procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell'art. 1, comma secondo, L. fall., resta applicabile la legge fallimentare previgente, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, considerato che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».