(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sopravvenute, ai sensi dell'art. 2 c.p., non è sufficiente che queste siano più favorevoli all'imputato in astratto, ma occorre che lo siano altresì in concreto, ossia non soltanto sulla base della mera comparazione fra le due normative succedutesi nel tempo, ma anche confrontando i risultati che deriverebbero dalla effettiva applicazione di esse alla fattispecie concreta; tale valutazione in concreto è necessaria specie quando la nuova norma, per il suo contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa in vigore al tempo del commesso reato, ma fa dipendere tale risultato, che è comunque eventuale, da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice e dalla verifica dei dati presupposti. Sicché, se è vero che in caso di successione di leggi penali si deve applicare integralmente quella che risulta più favorevole all'imputato, valutata nel suo complesso, non è men vero che tale principio va calato in ciascuna fattispecie concreta, in relazione all'interesse specifico dell'imputato, senza inframmettenze astratte e sia pure con divieto di applicazione simultanea di vecchie e nuove disposizioni. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile la quale aveva applicato ad un fatto pregresso la pena pecuniaria, sostitutiva di quella detentiva, in ragione del nuovo e più gravoso criterio di ragguaglio introdotto dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, sul presupposto che quest'ultima dovesse considerarsi comunque norma più favorevole per l'ampliata possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena, che, nella fattispecie, non risultava tuttavia né concessa né richiesta).