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Diritto penale -

I confini del sindacato di costituzionalitą in materia penale. Conferme e novitą nella recente giurisprudenza costituzionale

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Milano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Con la presente ricerca si intende esaminare, alla luce della giurisprudenza costituzionale, come il principio di legalità, e in particolar modo la riserva di legge, influisca sull’ammissibilità di un sindacato di costituzionalità in materia penale. Invero, l’articolo 25, comma 2, della Costituzione, riservando al solo legislatore le scelte sull’an, sul quantum e sul quomodo delle pene, rende problematico un intervento della Corte in questo campo. A fronte dell’ostacolo posto dalla riserva di legge, il Giudice delle Leggi, come si vedrà, adotta due diversi atteggiamenti in base al fatto che a questi si richieda una decisione in senso favorevole o sfavorevole nei confronti del reo.
In particolare, la Corte ammette, senza alcuna titubanza, la possibilità di una pronuncia di accoglimento “secco” dalla quale discendano effetti in bonam partem e, nello stesso senso, ritiene possibile, entro certi limiti, anche un intervento cd. manipolativo. Si noti che proprio in relazione a quest’ultimo tipo d’intervento, la giurisprudenza costituzionale ha compiuto una “svolta” significativa. Infatti, è passata dal ritenere di poter intervenire sul testo di una norma, al fine di renderlo costituzionalmente conforme, soltanto in presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata "così da non implicare scelte discrezionali spettanti in via esclusiva al legislatore", all’ammettere, al contrario, che sia sufficiente la presenza di "precisi punti di riferimento" in base ai quali ricavare una pluralità di opzioni normative costituzionalmente legittime, tra le quali compiere una scelta.
Diversamente, in relazione alla possibilità di un intervento in malam partem, la Corte, dall’inizio del suo operato, ha adottato un atteggiamento di rigido self restaint. Questo, in un primo momento, in ragione del fatto che, non essendo possibile un’applicazione retroattiva del trattamento sfavorevole all’imputato o indagato nel giudizio a quo, la questione sarebbe stata sempre carente del requisito della rilevanza. Tale orientamento è stato superato con la sentenza n. 148 del 1983, nella quale il Giudice delle Leggi ha definitivamente dimostrato la rilevanza nel giudizio a quo anche di una pronuncia sfavorevole al reo, se non fosse altro per l’incisione sulle formule di proscioglimento. Lungi dall’essere valicato, lo sbarramento al sindacato in malam partem è stato spostato, da quel momento in avanti, sul principio della riserva di legge in materia penale. E l’inammissibilità delle questioni poste in tal senso, basata sull’assunto che la Corte non sia legittimata a compiere scelte di politica criminale, ha assunto, in breve, la forza di un “dogma”.
Come si avrà modo di analizzare e approfondire nell’ultimo capitolo, questo “dogma” resiste, senza eccezioni, in relazione alle pronunce additive, nelle quali il Giudice delle Leggi farebbe, altrimenti, delle scelte inammissibili, ingerendo nella sfera di discrezionalità del legislatore. Tuttavia, è in relazione alla possibilità di adottare decisioni ablative secche che, invece, si possono contare aperture rilevanti, tali da far addirittura dubitare che si possa parlare ancora di un “dogma” dell’inammissibilità del sindacato di costituzionalità in malam partem.
In conclusione, nel presente lavoro di tesi si analizzeranno alcune delle più importanti pronunce della Corte costituzionale che affrontano il tema del principio di legalità in materia penale al fine di individuare i confini del sindacato di costituzionalità in quest’ambito e la loro evoluzione nel corso degli anni.

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