(massima n. 1)
In virtù del principio del favor rei stabilito nell'art. 2, comma terzo, c.p., il trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma secondo, c.s.), commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000 che attribuisce detto reato alla competenza del giudice di pace, è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. c) del citato D.L.vo n. 274 del 2000, il quale deve essere applicato nella sua integralità, anche se il reato sia stato giudicato da un giudice diverso da quello di pace. Ne deriva che, in tal caso, è illegittima l'applicazione della previsione sanzionatoria originaria del codice della strada, in quanto la pena detentiva, ad essa connessa, è, in ogni caso, meno favorevole di quella pecuniaria, anche se applicata unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale, peraltro, una volta individuata la disposizione più favorevole nell'art. 52 citato, non può trovare applicazione, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 60 D.L.vo n. 274 del 2000.