(massima n. 1)
La fattispecie di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223 della legge fallimentare, come sostituita dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si pone in rapporto di specialitą rispetto alla precedente, in quanto introduce, come elemento nuovo ed ulteriore rispetto alla precedente formulazione, il rapporto di causalitą tra il delitto di false comunicazioni sociali, od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma, ed il dissesto della societą fallita. Trattandosi, tuttavia, di specialitą per aggiunta, deve ritenersi che essa comporti una totale abolizione della fattispecie abrogata, in quanto l'elemento aggiuntivo č tale da attribuire alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da quello della precedente fattispecie. In questa, infatti, assumeva rilievo la sola idoneitą della condotta a rappresentare falsamente le condizioni economiche della societą, nella nuova configurazione, invece, assume rilievo soprattutto la sua idoneitą a contribuire al dissesto dell'impresa. L'abolizione del pił grave delitto di cui all'art. 223 legge fallimentare non esclude, nondimeno, la configurabilitą, in concreto, dell'ipotesi residuale del falso in bilancio, in quanto fattispecie generale rispetto a quella della bancarotta impropria.