(massima n. 1)
La nuova formulazione dell'art. 2622 cod. civ., introdotta dall'art. 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69, si pone, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, in rapporto di continuitą normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.