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Articolo 1218 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Responsabilità del debitore

Dispositivo dell'art. 1218 Codice Civile

(1)Il debitore che non esegue esattamente(2) la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova(3) che l'inadempimento o il ritardo(4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.](5)(6).

Note

(1) La norma disciplina la responsabilità contrattuale, che sorge in caso di inadempimento dell'obbligazione e presuppone, quindi, un preesistente rapporto tra i soggetti. Essa si contrappone alla responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.) nella quale è proprio con l'illecito che si instaura un rapporto tra le parti. Alla diversa struttura consegue anche una diversa disciplina.
(2) In questo caso vi è un parziale inadempimento che può toccare diversi profili: l'oggetto stesso, il luogo di adempimento, la diligenza ecc.
(3) La ripartizione dell'onere della prova è stata specificata dalla giurisprudenza (Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533): mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile. La regola è invertita se si ha obbligazione negativa: non potendosi fare gravare sul debitore l'onere di provare di non aver tenuto nessuna delle condotte (positive) che avrebbero violato l'obbligo di non fare, è il creditore a dover dimostrare che il debitore ha tenuto la condotta lesiva.
(4) Il ritardo genera inadempimento relativo che può trasformarsi in un inadempimento definitivo ovvero in un adempimento tardivo.
(5) Affinché l'impossibilità sia idonea a liberare il debitore deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi.
(6) L'illecito contrattuale richiede, così come quello aquiliano, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo. Pertanto, non ogni inadempimento è idoneo a generarlo ma solo quello che sia accompagnato da una condotta non diligente, dove il grado di diligenza richiesto dipende dalla natura professionale o meno dell'attività nel cui ambito si inserisce l'obbligazione (1176 c.c.). Vi sono però fattispecie per le quali, prescindendosi dalla colpa, il legislatore configura una responsabilità oggettiva: ciò accade, ad esempio, nel caso di deposito in albergo (1783 c.c.). In queste ipotesi la prova liberatoria è circoscritta al fortuito o alla forza maggiore.

Ratio Legis

Tale norma costituisce una delle norme cardine dell'intero codice. La sua funzione è quella di rispondere al seguente interrogativo: quando è il creditore a dover sopportare le conseguenze del mancato adempimento e quando, invece, è il debitore a dover farsene carico. La soluzione è data escludendo la responsabilità del debitore al ricorrere di due presupposti: uno oggettivo, cioè impossibilità della prestazione; uno soggettivo, cioè non imputabilità di questa impossibilità. Circa la nozione di non imputabilità, la dottrina è divisa.
Secondo una visione oggettiva, essa si identifica solo col fortuito o la forza maggiore.
Secondo una visione soggettiva, si tratta di un concetto più ampio, che comprende anche la colpa, dovendosi coordinare l'articolo in commento con l'art. 1176 del c.c..

Brocardi

Ad impossibilia nemo tenetur
An et quantum debeatur
Casus fortuitus a mora excusat
Culpa
Debitor speciei liberatur interitu rei
Factum principis
Fortuitus casus est, qui nullo humano consilio praevideri potest
Mora debendi
Nemo potest ad impossibile obligari
Non est magnum damnum in mora modici temporis
Non omne quod differendi causa optima ratione fit, morae adnumerandum est
Solutio

Spiegazione dell'art. 1218 Codice Civile

L’inadempimento e la mora del debitore

Sotto questo titolo il codice disciplina insieme, da un lato, l'inadempimento dell'obbligo primario nelle cause che lo determinano e negli effetti che ne derivano e, dall'altro, la mora del debitore, con scarsa correttezza non solo sistematica ma anche scientifica, perché tra i due istituti esiste una rilevante diversità conosciuta, del resto, dalla stessa legge che, parlando nell'art. 1218 di «inadempimento o ritardo», e stabilendo per il debitore un obbligo al risarcimento dei danni per «inadempimento o ritardo» fa intendere in modo sicuro che mentre l'inadempimento significa impossibilità di adempiere anche dopo la sua scadenza, mora, invece, vuol dire mero indugio nell'effettuare la prestazione ma non impossibilità che questa venga poi eseguita, giacché l’impossibilità e la mora, essendo due termini dell'alternativa, in uno dei quali può manifestarsi l'inadempimento dell'obbligo primario, si escludono a vicenda. Tuttavia la mora, intesa lato sensu, denota sempre inadempimento, che da quello definitivo si differenzia solo per essere temporaneo e parziale, s’intende rispetto al tempo. Certo sistematicamente esatto sarebbe stato disciplinare insieme la mora del debitore e quella del creditore, giacché pur diverse, esse si rivelano affini negli effetti, ed a parte l’inadempimento definitivo.


Inadempimento definitivo e semplice ritardo

Il codice non precisa quando si abbia l’inadempimento definitivo; la determinazione dei casi in cui esso si verifica di fronte a quelli di semplice ritardo acquista particolare rilevanza se si medita sul diverso modo di accertare i danni che in entrambe le ipotesi vanno risarciti al creditore.

Nel silenzio legislativo su tale punto, è possibile desumere dall’esegesi di alcune norme positive gli elementi necessari per stabilire quando possa l’obbligo primario dirsi inadempiuto; così si apprende dall’art. 1218 che una sicura causa escludente, per l’avvenire, l’adempimento, è l’impossibilità definitiva della prestazione e dall’art. 1219, n. 2, che il rifiuto manifestato dal debitore in modo in equivoco di eseguire la prestazione, costituisce inadempimento; il rilievo, possibile ex adverso, che il debitore può sempre, nonostante il suo rifiuto, adempiere, non sembra tale da non far vedere nella fattispecie un inadempimento, in quanto è chiaro come, a seguito del rifiuto, il creditore si procurerà diversamente, ove non ne osti l’indole, l’oggetto della prestazione invano atteso dal debitore.

Su queste due cause determinanti l’inadempimento, è opportuno soffermarsi in breve. Della seconda il codice si occupa disciplinando la mora del debitore e, in particolare, la considera quale causa esimente il creditore dalla necessità di costituire in mora il debitore; perciò avremo occasione di parlarne in sede di commento dell’art. 1219; qui la stessa dichiarazione di volontà va considerata quale causa di inadempimento per le considerazioni innanzi svolte.

Molto più importante è, senza dubbio, la prima, cioè l’impossibilità di eseguire la prestazione. Dall’art. 1218, sostanzialmente conforme all’art. #1225# del codice abrogato, discendono alcuni concetti che segnano altrettanti punti fermi nella dogmatica dell’inadempimento, e cioè:
a) ogni obbligo deve essere adempiuto esattamente, cioè nel contenuto e tempo stabiliti e con quella diligenza del buon padre di famiglia la cui osservanza è un normale dovere del debitore (art. 1176). Questo principio è generale; esso vale sia per gli obblighi di dare sia per quelli di fare, tanto se la prestazione è positivi quanto se negativa, così per i rapporti obbligatori volontari come per quelli ex lege;

b) non è consentito a chi vi è tenuto, sottrarsi all’obbligo di tale esatto adempimento, se non provi di essersi trovato, e non per sua volontà, nell’impossibilità di effettuarlo.

c) questa causa liberatoria è soltanto un evento al debitore non imputabile, vale a dire un evento che egli non poteva né prevedere né prevenire, per cui fu impedito di fare ciò che doveva o fu costretto a fare ciò che non doveva; ci si riferisce qui ai classici concetti di caso fortuito (tanto se naturale, quanto se per fatto altrui, sia ordinario che straordinario: art. 1637) e di forza maggiore, teleologicamente affini (il vecchio codice infatti li usava promiscuamente), ma nel contenuto non identici, giacché se entrambi indicano un evento estraneo alla volontà del debitore - di qui il principio della sua non imputabilità - nel primo si conterrebbe piuttosto l'idea della imprevedibilità (quod previderi non potest), mentre nel secondo sarebbe insito il concetto della irresistibilità (cui resisti non potest). Va, però, e subito, notato come tale criterio distintivo si riveli abbastanza discutibile, ma, qui, del resto non rilevante, per cui consideriamo solo it casus nel quale, in fondo in fondo, si può far rientrare anche il concetto di forza maggiore sia per quell'elemento comune — non responsabilità del soggetto — sia perché nell'uno e nell'altro concetto sta un elemento negativo essenziale: la mancanza di colpa da parte del debitore, nella determinazione dell'evento che cagiona l'impossibilità o il ritardo della prestazione.

Del resto proprio nell'articolo in commento, né di caso fortuito (v. invece gli articoli 1107, 1633, 1636, 1693, 1784, 1787, 1805) né di forza maggiore (cui accenna l'art. 402 cod. nav.) si parla, ma di causa non imputabile al debitore; e cioè il criterio dinanzi chiarito, della non imputabilità, vale a dire dell'assenza di colpa, essendo il casus sinonimo di mancanza di colpa.

Il nuovo codice richiede solo la non imputabilità diversamente da quello abrogato che, oltre tale requisito subbiettivo ne poneva un altro d'indole obbiettiva, l'estraneità dell'evento alla persona del debitore; per l’art. #1225# codice del 1865 il ritardo o l'inadempimento doveva derivare da una causa estranea a lui (debitore) non imputabile; si richiedeva, con siffatta precisazione di presupposti, che la causa, oltre a non essere imputabile al debitore, fosse derivata da forza esterna, cioè dal di fuori della sua persona e della sua sfera economica; in altri termini, mentre per il codice abrogato il debitore che, in un momento di pazzia, avesse distrutto la cosa dovuta, non era perciò liberato dall'obbligo, perché nonostante la causa (pazzia) non fosse stata a lui imputabile, tuttavia non poteva dirsi estranea alla sua persona, per il nuovo non si indaga se l'evento, che impedisce la prestazione in tutto o in parte, si riferisca alla persona del debitore o alla sua situazione economica; per l'art. 1218 è necessario, e nel tempo stesso è sufficiente, che sia esclusa l'imputabilità del debitore (elemento negativo subbiettivo) ed accertata l'impossibilità della prestazione (elemento negativo obbiettivo); queste due condizioni, però, ai fini della liberazione del debitore sono collegate nel senso che, mentre non può considerarsi rilevante un'impossibilità di adempiere determinata da cause riflettenti la persona o la situazione economica del debitore, le quali non siano obbiettivamente connesse alla prestazione, saranno, per contro, ritenuti decisivi impedimenti ad adempiere quegli eventi che, pur verificandosi nella persona del debitore, oppure in una particolare sua situazione economica, incidano, in definitiva, o sulla sostanza o sugli elementi costitutivi della prestazione (il che, ad es. può verificarsi negli obblighi di fare infungibili).

Imputabilità nella nostra materia vuol dire accertamento in chi ha commesso un atto lesivo di un diritto patrimoniale altrui, di una determinazione volitiva dell’atto stesso e che di questo costituisce il movente psicologico. Si suole indicare siffatto rapporto tra la volontà e l’evento con il termine colpa, avente un duplice significato.

Intesa con un concetto lato ed astratto, che è quello di allontanamento da una data regola di condotta cui si era obbligati ad attenersi, essa comprende anche il dolo, in quanto colui il quale scientemente vuol ledere l’altrui diritto, è imputabile più che a titolo di colpa, e non pure nel senso della nota massima culpa lata dolo aequiparatur (la quale è rettamente interpretata solo se con essa si vuol porre in risalto che talvolta possa imputarsi di dolo chi versi in una crassa, ingiustificabile negligenza)

Nel suo significato proprio, invece, la colpa denota negligenza (colpa di omissione o mancato uso dei poteri attivi), imprudenza (mancato uso dei poteri inibitori) da parte di chi o compie (culpa in faciendo) od omette (culpa in negligendo) ciò che non dovrebbe o dovrebbe fare; la colpa, pertanto esclude ogni intenzione diretta e preordinata a nuocere la quale, invece, costituisce l’elemento caratteristico del dolo.

Consideriamo ora da vicino queste due cause determinanti l’imputabilità.


Dolo

Il dolo — è appena il caso di notarlo, — qui non si definisce quale omnis calliditas fallacia, machinatio ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita, che, colpendo la volontà in quanto si forma ed agendo sul negozio giuridico, di questo rende possibile l'annullamento (dolus in contrahendo), ma quale preordinata volontà di ledere l'altrui diritto e, in particolare, o di non eseguire affatto la prestazione o di eseguirla solo in parte o di eseguirla inesattamente, giacché tutte queste sono, come s'è detto, ipotesi di inadempimento. Il dolo così inteso non può che esistere o mancare; va perciò esclusa ogni distinzione o gradazione d'intensità sua; per il dolo si ha sempre un inadempimento cosciente e volontario, che non può non essere se esiste e non può variare in intensità se il fine è pur sempre lo stesso.

Gli effetti del dolo sono i più gravi, giacché là dove si accerta una volontà diretta a ledere l'altrui diritto, la responsabilità del soggetto deve essere assoluta e piena; principio questo che risulta dall'articolo 1225, conforme all'art. #1228# abrogato, per cui se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l'obbligazione; interpretando a contrario la norma positiva si deduce che se l'impossibilità della prestazione deriva da dolo del debitore, i danni risarcibili sono anche quelli non preveduti né prevedibili nel momento in cui sorse l'obbligazione; ma su ciò meglio in sede di commento di quell'articolo.

Colpa

La colpa — si sustanzi o non in un atto positivo — si risolve sempre in un concetto negativo (omissione di diligenza) e si rivela costituita da un elemento soggettivo - volontarietà e quindi imputabilità del fatto solo e non pure dell'evento, cui invece si dirige la volontà nel dolo — e da un elemento oggettivo - lesione di un diritto patrimoniale altrui.

Anche il concetto di colpa, non diversamente da quello di dolo, è unico; tuttavia, esso potendo o riferirsi a situazioni diverse o estrinsecarsi con tonalità varie, la dottrina aveva, sotto il primo aspetto, distinto la colpa, e in faciendo e in omittendo, che incide su di uno speciale rapporto obbligatorio (comunemente detta contrattuale: ma l'errore è chiaro, giacché non è solo in tale rapporto che essa può manifestarsi) e la colpa per cui si arreca danno a taluno, con il quale si è uniti non da un particolare vincolo obbligatorio, ma da quel generale dovere del neminem laedere; colpa detta aquiliana dalla romana lex Aquilia.

La dicotomica distinzione si ripercuote:

a) sull'onere probatorio; così mentre nella contrattuale il debitore è responsabile dell'inadempimento a meno che non provi essere l'inadempienza determinata da causa a lui non imputabile, nella extracontrattuale deve i1 danneggiato provare, oltre il danno, anche la colpa;

b) nella misura del danno risarcibile, giacché nella contrattuale sono risarciti i danni non prevedibili, tutti i danni, prevedibili o non.

Sotto il secondo aspetto, l'intensità della colpa era graduata in lata, levis, levissima, cui rispondevano tre diversi gradi di diligenza: minima, media, massima.

Abbandonata, come s'è detto, dal nuovo codice (essa però lo era stata già prima) la triplice graduazione della colpa, cui si è sostituita una specie unica di colpa determinata dalla mancanza della diligenza del buon padre di famiglia, alcuna attenuazione è possibile dell'intensità sua, a meno che o le parti stesse modifichino pattiziamente — e vedremo entro quali limiti — la responsabilità del debitore, oppure la legge riduca l'entità dei danni da risarcire a causa di particolari circostanze (c.d. compensazione delle colpe: su ciò v. art. 1227); o, infine, il debitore venga a trovarsi nel momento in cui deve adempiere in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere (art. 428) che può sull'imputabilità incidere sì da escluderla persino, facendo ricadere il rischio dell'inadempimento sul patrimonio del creditore.


Impossibilità di adempiere per evento non imputabile al debitore

L'impossibilità della prestazione costituisce, come s'è rilevato, l'altra causa di esonero del debitore da responsabilità per inadempimento; è una causa obbiettiva che si contrappone alla non imputabilità, elemento subbiettivo; è la stessa causa determinante l'estinzione dell'obbligo (articoli 1256-1259) e che il codice del 1865 identificava, con una discutibile ed errata configurazione del fenomeno, nel perimento della cosa dovuta.

L'impossibilità della prestazione — determinata da distruzione vera e propria o da perimento o da perdita della cosa, purché non imputabile al debitore - ha come presupposti:

a) che sia sopravvenuta al sorgere del rapporto obbligatorio; ove essa lo preceda o lo accompagni sin dal suo sorgere è nullo l'intero rapporto;

b) che la prestazione abbia per oggetto una cosa determinata o una species; poiché genus numquam peril, se l'impossibilità di prestare riguarda una cosa indicata nel suo genere, il debitore non è affatto liberato per il caso fortuito, tuttoché a lui non imputabile e ne risponderà a meno che non si tratti di genus limitatum (unum de certis);

c) che sia definitiva; se temporanea, cioè se limitatamente solo ad un periodo di tempo il debitore non può, sempre per causa a lui non imputabile, prestare, egli non sarà liberato, ma non risponderà del ritardo; qui il centro del problema si sposta da quello di un'estinzione all'altro di una responsabilità propter moram, che va esclusa se ne difettano gli estremi;

d) che sia dovuta ad una causa obbiettiva, cioè ad evento estraneo al debitore (es. la cosa perisce, è posta fuori commercio, è requisita o espropriata); l'altra causa, quella determinata da condizioni particolari al debitore potrebbe rendere impossibile l'adempimento con gli stessi effetti della prima, ove l'indole della prestazione non ne impedisca l'esecuzione specifica (prestazione consistente in un facere o rilevante per intuitu personae) o l'esecuzione da parte di un terzo;

e) che l'impossibilità sia assoluta, sia, cioè, tale da non consentire che la prestazione venga adempiuta; e ciò in senso tanto subbiettivo, per cui alcun'altra persona potrebbe adempiere quanto obbiettivo (con riflesso all'oggetto della prestazione). L'impossibilità relativa, che si contrappone alla precedente, determinerà l'inadempimento quando la rimozione sua (in cui sta l'elemento caratteristico differenziatore da quella assoluta) è ostacolata dall'eccezionalità o dalla gravezza dei mezzi cui bisogna far ricorso o dal mancato interesse del creditore alla prestazione.

Distinta dall'impossibilità — intesa in ambedue le anzidette specie — è la difficoltà di adempimento che può verificarsi:

a) negli obblighi di consegnare; essa, di regola, non esonera il debitore dal dovere di adempiere (non tollit obligationem difficultas solutionis); di regola, avendo, invece, la legge in due casi dato rilievo a quella difficoltà di adempimento (articoli 1664 e 1818);

b) in qualsiasi rapporto obbligatorio per eccessiva onerosità; qui si deve parlare non più di esclusione di una responsabilità del debitore, ma di esonero di una parte contraente dall'obbligo di adempiere. E di nuovo l'estinzione dell'obbligo che si verifica se il ritardo non solo supera quello che può essere un termine o fissato dalle parti o essenziale all'adempimento, ma perdura tanto da potersi ragionevolmente escludere, secondo le circostanze del caso singolo, la persistenza del rapporto obbligatorio per la sopraggiunta mancanza di utilità della prestazione (art. 1256). Anche lo smarrimento della cosa dovuta può estinguere l'obbligo se questa non viene ritrovata prima che si sia verificata una causa di estinzione per ritardo (art. 1257).

Tenuto a dare la prova del fortuito, che determina l'impossibilità della prestazione, è il debitore; costui, infatti, intende sottrarsi alle conseguenze dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento. Questo principio, già enunciato dal 2° cpv. del vecchio art. #1298# («il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega») è ribadito dal nuovo codice, sia pure non con una disposizione autonoma; ma sono chiaramente per quel principio e l'art. 1218 quando al debitore addossa il risarcimento dei danni «se non prova ecc.», e l'art. 2697 con la sua norma generale in materia probatoria.

Circa il contenuto della prova, il debitore dovrà allegare il fortuito e però questo suo onere è dei più difficili ad attuarsi, giacché egli deve dimostrare come nessuna colpa possa a lui farsi risalire nella determinazione dell'evento che ha causato l'inadempimento; anzi quell'onere può, per avventura, divenire ancora più gravoso se il creditore, dal canto suo, riesce a provare che l'evento danno si collega ad un comportamento colposo del debitore, il quale perciò va considerato responsabile delle sue conseguenze.

Che cosa il debitore sia tenuto a provare va precisato solo con riguardo all'indole del particolare rapporto giuridico esistente tra lui ed il creditore; la diversa intensità dell'onere probatorio, infatti, ci si rivela in funzione di quel rapporto, per cui l'oggetto della prova sarà ora la dimostrazione specifica dell'evento dannoso (come ad es. nelle ipotesi di cui agli articoli 1693, 1784, 1787); ora, invece, si limiterà soltanto a far risaltare un comportamento di diligenza, nei casi di cui agli articoli 1768, 1805, 1807); questo in linea di massima, perché sono da ricordare anche quei casi per i quali si richiede la prova di aver posto in essere ogni mezzo idoneo ad evitare il danno (v. ad es.. gli articoli 1681, 2050, 2056).


Su quale delle due parti – debitore o creditore – incidono gli effetti di tale impossibilità

Fornita dal debitore la prova che la causa dell'inadempimento non è a lui imputabile, sarà egli o il creditore a risentire le conseguenze del fortuito? La dottrina, vigente il codice del 1865, enunciava, come principio generale, che res perit creditori o casum sentit creditor, espressioni più late di quelle res perit domino o casum sentit dominus. Il nuovo codice ha apportato su questo punto una profonda innovazione, per ben comprendere la quale è necessario che siano mantenuti distinti a) i rapporti obbligatori unilaterali da b) quelli bilaterali ed in questi: α) i negozi traslativi di proprietà di cose determinate o traslativi o costitutivi di diritti reali, da β) i negozi con prestazioni corrispettive e quelli con effetti obbligatori.

a) Se si tratta di rapporti obbligatori unilaterali, l'art. 1218 fa ricadere sul creditore i pericula rei interitus et deterioris condicionis; infatti non eseguita o eseguita solo in parte la prestazione per causa non imputabile al debitore, questi è liberato e non è tenuto ad alcun risarcimento di danni (v. articoli 1256, 1258, ma per un'eccezione v. art. 1805).

b) Trattandosi di contratti bilaterali:

α) se questi trasferiscono la proprietà di una cosa determinata (di specie) ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante (debitore) non libera l'acquirente (creditore) dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata (art. 1465). Alla stessa disciplina dei contratti con effetti reali sono sottoposti, per quanto riflette le conseguenze del rischio, i contratti nei quali l'effetto traslativo o costitutivo sia differito sino allo scadere di un termine (articolo 1465, 2° co.). Questa equipollenza può essere giustificata considerando che qui il trasferimento o la costituzione del diritto si verifica non in seguito all'adempimento da parte dell'alienante di un suo obbligo che trasformerebbe l'effetto del contratto da reale in obbligatorio, ma automaticamente al sopraggiungere del termine.

β) Nei contratti con prestazioni corrispettive ed in quelli per i quali non possa aver valore il principio consensus parit proprietatem (si tratterebbe perciò, di contratti costitutivi di rapporti obbligatori), la parte liberata per la sopraggiunta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme della ripetizione dell'indebito (art. 1463). Da quanto precede sembra doversi desumere che, secondo il nuovo codice, la regola generale sia quella per cui nei contratti a prestazioni corrispettive res perit debitori e che l'altra res perit creditori segni un'eccezione per quei contratti i quali trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono altri diritti reali.

Ora, se, indaghiamo il motivo ed il fondamento giuridico di questa diversa disciplina degli effetti del fortuito, non è difficile scorgere come il criterio, decisivo a tal fine, vada ricercato nella diversa efficacia che si è attribuita al sinallagma, nelle due specie dei rapporti obbligatori bilaterali sopra considerati. In quelli con effetti reali l'antica regola riceve ancora la sua applicazione a causa della natura genetica del sinallagma, vale a dire per il fatto che gli effetti del vincolo obbligatorio (sinallagma), sorgono e manifestano la loro efficacia solo nel momento in cui esso si costituisce; infatti nei contratti traslativi, essendosi l'attribuzione patrimoniale già compiuta ad opera dell'alienante a vantaggio dell'altra parte, questa non può sottrarsi all'effetto del sinallagma nei suoi riguardi o ciò che è lo stesso all'obbligo di adempiere la sua prestazione, che è in funzione non della prestazione divenuta impossibile, ma dell'obbligo dell'altra parte.

Si potrebbe a questo rilievo aggiungere, sebbene non in senso decisivo, che la regola res perit creditori si rivela adeguata pure al fatto che colui il quale subisce il danno è già il proprietario della cosa (di qui il principio, meno estensivo, res perit domino).

Nell'ipotesi di cui sub β) la regola res perit creditori appare, come s'è detto, sostituita dall'altra inversa : res petit debitori. La dottrina, invece, aveva enunciato sempre, senza distinguere la particolare indole del rapporto obbligatorio, l'incidenza del rischio sul creditore, il quale era, perciò, obbligato ad eseguire la sua controprestazione. Il nuovo codice, pur mantenendo fermo l'effetto del fortuito nei confronti del debitore che rimane, perciò, liberato dall'obbligazione, fa ricadere su di lui le conseguenze del rischio perché ha esonerato il creditore dall'obbligo di eseguire la controprestazione.

La nuova regola, enunciata dal vigente codice, oltre che nelle considerazioni innanzi svolte, ritrova un fondamento anche in un principio di equità, per cui non si è voluto costringere ad eseguire la propria prestazione quel contraente che non può ottenere dall'altro la sua (divenuta impossibile); anzi si è financo obbligato quest'ultimo a restituire quanto ha ricevuto senza nulla dare, giacché facendosi permanere il nesso di causalità tra le due prestazioni sino all'effettiva loro realizzazione, dovevasi ristabilire la posizione di equilibrio economico tra le due parti.

Gli effetti dell'inadempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore, possono essere modificati dalla volontà delle parti cui la legge (art. 1322) riconosce un'autonomia che, nella soggetta materia, ben può esplicarsi escludendo, ad es. la regola res perit creditori e sostituendola con l'altra: res perit debitori (per un caso di inversione del rischio, v. art. 1637, 1° comma).

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

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Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

571 Il debitore è esonerato dall'obbligo di risarcire il danno prodotto da inadempimento o da ritardo, se prova che l'uno o l'altro sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 del c.c.). Sull'argomento il nuovo codice ha voluto porre principi più precisi di quelli che il codice del 1865 esprimeva negli articoli 1225 e 1226. Nel primo di questi era considerata esoneratrice dalla responsabilità per inadempimento o per ritardo la causa estranea non imputabile al debitore, nel secondo si identificava tale causa col caso fortuito o con la forza maggiore. Ma è noto che entrambe le norme diedero luogo, nella loro applicazione, a gravi dissensi dottrinali, non ancora del tutto sopiti; per quanto, nella più recente dottrina e soprattutto nella giurisprudenza, abbia finito per prevalere la tendenza che trova la sua consacrazione nell'art. 1218 del c.c. di questo codice. Ad un primo ordine di difficoltà aveva dato luogo l'interpretazione dell'art. 1225 del c.c. del codice del 1865 in quanto appunto subordinava l'efficacia liberatoria da responsabilità all'estraneità della causa da cui fosse dipeso l'inadempimento o il ritardo. Una corrente dottrinale particolarmente rigorosa intendeva per causa estranea la causa che provenisse da una sfera esterna alla persona e all'economia del debitore; ma questa interpretazione lasciava perplessi, in ispecie di fronte ai casi in cui, trattandosi di obbligazioni infungibili di fare, l'adempimento risultasse impossibile per la morte del debitore o per il venir meno di quelle sue attitudini fisiche o intellettuali che costituivano un necessario presupposto dell'attività posta in obbligazione. Parve, in sostanza, ai più, che nell'art. 1225 del c.c. suddetto il legislatore avesse voluto riferirsi all'id quod plerumque accidit, essendo certo più frequente, se non addirittura normale, la fungibilità del tacere necessario per l'esecuzione della prestazione; con ciò non doveva ritenersi esclusa la rilevanza anche degli impedimenti personali del debitore, ogni qualvolta, per la natura della prestazione, tali impedimenti avessero reagito direttamente sulla possibilità di quest'ultima. Ora, l'art. 1218 del c.c., logicamente connesso all'art. 1256 del c.c. che disciplina l'estinguersi dell'obbligazione per impossibilità sopravveniente della prestazione, subordinando l'esonero da responsabilità alla condizione che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione, ha voluto mettere in evidenza che deve trattarsi di impossibilità della prestazione in sé e per sé considerata. Di guisa che non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore e alla sua economia, che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta; mentre, d'altra parte, anche gli impedimenti che si verifichino nella persona o nell'economia del debitore dovranno avere rilievo quando incidano sulla prestazione considerata in se e per sè, nella sua sostanza o nei suoi obiettivi presupposti. D'altra parte, è pure noto che a gravissime discussioni diedero luogo i concetti di caso fortuito e di forza maggiore, cui faceva riferimento l'art.1226 del codice del 1865: la più recente tendenza della dottrina era nel senso di identificare quel concetto con l'assenza di colpa, da parte del debitore, nella determinazione dell'evento da cui dipendesse l'inadempimento o il ritardo, Per questo, nell'art. 1218 del c.c., a dirimere ogni questione si parla puramente e semplicemente di causa non imputabile al debitore: la non imputabilità dell'evento, ossia l'assenza di colpa riguardo al verificarsi del medesimo e al conseguente impedimento ad adempiere, costituisce il requisito subiettivo, che deve concorrere con quello obiettivo dell'impossibilità della prestazione, perché il debitore inadempiente sia esente da responsabilità. La prova della causa non imputabile non dovrà sempre condurre alla diretta e positiva identificazione dell'evento incolpevole che ha prodotto l'impossibilità. Potrà alle volte ricavarsi da elementi presuntivi, tra i quali notevole rilevanza può avere la dimostrazione della condotta diligente del debitore; dimostrazione che talora potrà anche essere di per sé sufficiente. Quando non è necessaria la prova diretta e positiva dell'evento incolpevole che ha prodotto l'impossibilità si dovrà stabilire tenendo conto delle circostanze, in relazione alla natura del rapporto o alla prestazione che ne forma l'oggetto. Cosi, in generale, nei rapporti la cui disciplina si è riconnessa al receptum, il debitore sarà tenuto a dare la prova specifica dell'evento produttivo del danno (art. 1693 del c.c., (art. 1784 del c.c., terzo comma, e 1787); per converso, in altri casi, risulta esclusa la necessità di tale prova, ed è sufficiente quella della diligenza del debitore nel custodire la cosa (art. 1768 del c.c., art. 1805 del c.c., con particolari modalità, art. 1807 del c.c.). Nell'art. 1681 del c.c., primo comma, si richiede infine che il debitore dimostri soltanto di avere adottato le misure atte ad evitare il danno. Questa disposizione trova riscontro, in campo diverso, nella disciplina della responsabilità per attività che hanno connaturale la pericolosità (art. 2050 del c.c. e art. 2054 del c.c., primo comma), rispetto alle quali importa conoscere esclusivamente la concreta possibilità di evitare la lesione della sfera altrui. Contenuto della prova liberatoria della responsabilità non può essere, in tali casi, se non la dimostrazione dell'adempimento del dovere di impedire che, dall'esercizio dell'attività stessa, derivi danno per altri. La diligenza del soggetto deve essere, nelle ipotesi in parola, valutata con rigore, perché chi esercita attività pericolose ha la possibilità di prevedere l'evento dannoso ed è nella condizione più favorevole per adottare ogni misura possibile di cautela (n. 795)

Massime relative all'art. 1218 Codice Civile

Cass. civ. n. 37798/2022

In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).

Cass. civ. n. 33537/2022

La responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale da inadempimento dell'obbligazione professionale di progettazione e costruzione di un impianto di riscaldamento destinato a uno stabilimento industriale con riferimento ai costi necessari all'integrale smantellamento e rifacimento di quello preesistente, senza scomputare le spese che la società committente avrebbe comunque dovuto sostenere per procurarsi un impianto confacente alle caratteristiche dello stabilimento medesimo).

Cass. civ. n. 13510/2022

In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.

Cass. civ. n. 10050/2022

In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.

Cass. civ. n. 1627/2022

L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.

Cass. civ. n. 38089/2021

Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento - che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa - ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento.

Cass. civ. n. 36329/2021

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole.

C. giust. UE n. 31930/2021

In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi, l'onere inerente all'attività d'impresa è quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, risultando del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (cd. responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia che derivi da attività lecita e concretamente riferibile alla realtà aziendale (cd. responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) - imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale. (Fattispecie in tema di risarcimento transattivo di danno biologico in favore di lavoratori affetti da patologie connesse all'esposizione all'amianto in cui la S.C. ha escluso il nesso d'inerenza, trattandosi di spesa derivante da scelte imprenditoriali "contra ius", antitetiche rispetto al corretto esercizio dell'attività di impresa).

Cass. civ. n. 30777/2021

Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare".

Cass. civ. n. 29252/2021

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costituivo, la cui violazione integra la responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento dei doveri e diritto al compenso.

Cass. civ. n. 26118/2021

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018).

Cass. civ. n. 24405/2021

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016).

Cass. civ. n. 21404/2021

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.

Cass. civ. n. 19033/2021

In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista - una demenza post-traumatica - fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro).

Cass. civ. n. 3587/2021

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da cui emergeva l'inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della "exceptio inadimpleti contractus"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2018).

Cass. civ. n. 29711/2020

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015).

Cass. civ. n. 25288/2020

II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2018).

Cass. civ. n. 9714/2020

A carico del personale di un centro di assistenza per lo svolgimento di attività di terapia occupazionale sussiste l'obbligo di sorvegliare l'assistito in modo adeguato alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile, richiesta dall'art. 1218 c.c., non può essere fornita deducendo l'asserita eccezionalità di quelle ipotesi di rischio alle quali si intende provvedere proprio attraverso la prestazione contrattuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità delle operatrici socio-assistenziali della struttura per il decesso di un soggetto adulto, affetto da oligofrenia di grado elevato, rimasto vittima di soffocamento da ingestione di cibo mentre era affidato al centro). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/10/2018).

Cass. civ. n. 25584/2018

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.

Cass. civ. n. 21008/2018

La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per la morte di un paziente causata da un aneurisma, pur in presenza del comportamento inadempiente del sanitario consistito nell'omesso espletamento di visita domiciliare, in quanto non era possibile affermare che, in caso di visita tempestiva, il paziente avrebbe avuto ragionevoli probabilità di guarigione, tenuto conto della difficoltà di identificare l'aneurisma e di intervenire sul medesimo chirurgicamente, e, dunque, dell'assenza di fattori che probabilisticamente riconducessero alla detta omissione l'evento morte, il quale, statisticamente, si sarebbe comunque verificato nel 58% dei casi).

Cass. civ. n. 20885/2018

In tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.

Cass. civ. n. 20829/2018

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, leucomalacia periventricolare - danno alla sostanza bianca presente nel cervello-) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire - sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto - solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento.

Cass. civ. n. 11749/2018

Dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell"id quod plerumque accidit" un danno-conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.

Cass. civ. n. 2369/2018

In tema di responsabilità medica, ove l'atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito "secundum legem artis", non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, relativamente all'asseverata mancanza di consenso di una paziente rispetto ad un intervento di salpingectomia quale complicanza di un parto cesareo, aveva affermato la responsabilità del medico senza valutare se la paziente, ove adeguatamente informata dell'intervento di sterilizzazione tubarica, avrebbe rifiutato la prestazione).

Cass. civ. n. 29315/2017

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva concluso nel senso della sussistenza di un’insuperabile incertezza sul nesso di causalità).

Cass. civ. n. 25112/2017

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell’azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione").

Cass. civ. n. 24074/2017

In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all’autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sull’intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del paziente, grava sul medico l’onere di provare il corretto adempimento dell’obbligo informativo preventivo, mentre, nel caso in cui tale prova non venga fornita, è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l’ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui, invece, il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile “ex ante” nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria, nel qual caso, ai fini dell’accertamento del danno, graverà sul paziente l’onere della prova, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.

In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento; ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio.

Cass. civ. n. 24073/2017

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

In tema di responsabilità medica, il giudice, verificata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso.

Cass. civ. n. 18392/2017

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 16503/2017

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.

Cass. civ. n. 11213/2017

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Cass. civ. n. 7410/2017

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, quando il cliente abbia provato la conclusione del contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico al legale per agire nei gradi di merito, non è necessario il rilascio di un ulteriore mandato per agire in sede di legittimità, la cui prova sia a carico del primo, sicché la sola circostanza che non sia stata conferita la prevista procura speciale non esclude la responsabilità del professionista per mancata proposizione tempestiva del relativo ricorso, gravando sull’avvocato l’onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione d’impugnare la sentenza sfavorevole di secondo grado, di averlo informato di questo esito e delle conseguenze dell’omessa impugnazione, nonché di non aver agito per fatto a sé non imputabile o per la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale.

Cass. civ. n. 3940/2016

In tema di inadempimento contrattuale, il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono sino a quando il danno sia risarcito, ossia fino alla data della sentenza se la riparazione sia stata richiesta al giudice, sicché il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in danaro, determinato con riferimento al momento in cui avviene la liquidazione e non a quello in cui si realizza la violazione contrattuale.

Cass. civ. n. 3176/2016

In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l'immobile era risultato gravato da ipoteca).

Cass. civ. n. 25767/2015

In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; quest'onere può essere assolto tramite "praesumptio hominis", in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale.

Cass. civ. n. 21177/2015

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'attore deve provare l'esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso causale e solo allegare la colpa del medico, sul quale incombe l'onere di dimostrare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile. (Affermando il principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per una vaccinazione inoculata per via intramuscolo, eseguita nel rispetto dei protocolli per la localizzazione e le modalità operative dell'iniezione, riconducendo l'evento dannoso al caso fortuito, consistente, nella specie, dall'andamento variabile e imprevedibile del nervo circonflesso).

Cass. civ. n. 18497/2015

Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, il sanitario è gravato dall'onere di provare l'insussistenza di un nesso causale tra l'atto medico e l'esito peggiorativo dello stato di salute dell'infermo solo qualora non sia riuscito a dimostrare di avere correttamente eseguito la propria prestazione.

Cass. civ. n. 13328/2015

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.

Cass. civ. n. 8995/2015

In materia di responsabilità contrattuale (nella specie, per attività medico-chirurgica), una volta accertato il nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, l'incertezza circa l'eventuale efficacia concausale di un fattore naturale non rende ammissibile, sul piano giuridico, l'operatività di un ragionamento probatorio "semplificato" che conduca ad un frazionamento della responsabilità, con conseguente ridimensionamento del "quantum" risarcitorio secondo criteri equitativi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, in relazione al danno cerebrale patito da un neonato, aveva posto l'obbligo risarcitorio interamente a carico della struttura sanitaria in cui egli era stato ricoverato immediatamente dopo il parto - avvenuto in altra struttura - e presso la quale aveva contratto un'infezione polmonare, e ciò sebbene le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non avessero escluso la possibilità che un contributo concausale al pregiudizio lamentato fosse derivato da una patologia sviluppata in occasione della nascita).

Cass. civ. n. 8989/2015

In materia di attività medico-chirurgica, allorché risulti accertata una condotta negligente che depone per la responsabilità del medico operante e, conseguentemente, della struttura sanitaria, spetta all'uno e all'altra, in applicazione del principio della "vicinanza della prova" (o di "riferibilità), provare che il risultato "anomalo" o "anormale", rispetto al convenuto esito dell'intervento, sia dipeso da un evento imprevedibile, non superabile con l'adeguata diligenza.

Cass. civ. n. 22222/2014

In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato. (Omissis).

Cass. civ. n. 10702/2014

Quando il creditore si è impegnato a cooperare col debitore affinché questi possa adempiere nei tempi e modi pattuiti, il debitore ha solo l'onere di provare l'esistenza del patto di cooperazione e il nesso causale tra la mancata cooperazione e il proprio inadempimento, mentre spetta al creditore, per liberarsi da responsabilità, dimostrare di aver fornito la cooperazione promessa.

Cass. civ. n. 4876/2014

Le obbligazioni, siano esse "di risultato" o "di mezzi", sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione "di mezzi" il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti (come, nella specie, fattori agronomici non controllabili dall'appaltatore, impegnatosi solo alla corretta esecuzione di un trattamento antiossidante della frutta stoccata in celle frigorifere). Ne consegue che il debitore "di mezzi" prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili.

Cass. civ. n. 25777/2013

In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che configuri l'impossibilità obiettiva ed assoluta di adempiere la maturata prescrizione del diritto della medesima parte ad ottenere, a sua volta, la ripetizione di importi corrisposti a terzi a titolo transattivo).

Cass. civ. n. 20904/2013

Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente.

Cass. civ. n. 19220/2013

È onere del medico provare, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente, l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente (nella specie, avvocato), potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell'informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Cass. civ. n. 11548/2013

In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. (Nel caso di specie, in difetto di prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quale desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, è stata rigettata la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno da perdita di "chance" avanzata in relazione al comportamento omissvio di un professionista).

Cass. civ. n. 4792/2013

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico - chirurgica, l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico.

Cass. civ. n. 3657/2013

L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nel caso di specie, essendosi già irreversibilmente prodotto - al momento della stipula del rogito notarile - il danno costituito dal versamento del corrispettivo per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ed essendo lo stesso il risultato di una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio, si è ritenuto che, in caso di diligente adempimento da parte del professionista dell'incarico affidatogli, l'ignara acquirente avrebbe potuto risparmiare soltanto gli ulteriori esborsi connessi alla sottoscrizione del rogito).

Cass. civ. n. 17143/2012

Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile.

Cass. civ. n. 6594/2012

In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dei conti correnti sui quali erano versate le somme necessarie a corrispondere il prezzo della vendita) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis"

Cass. civ. n. 15993/2011

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - nell'accogliere l'eccezione di inadempimento e la domanda risarcitoria avanzate da un paziente nei confronti di un sanitario con riguardo all'esecuzione di prestazioni di natura dentistica - aveva escluso che il dentista avesse usato la diligenza e la perizia necessarie nel progettare e nel realizzare gli impianti dentari oggetto di contratto, provocando al paziente lesioni permanenti).

Cass. civ. n. 15659/2011

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.

Cass. civ. n. 12274/2011

La presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile. È, pertanto, correttamente motivata la sentenza di merito la quale abbia escluso la responsabilità dei sanitari nel caso di infezione intraoperatoria, (nella specie, intervenuta nel corso di parto cesareo trattato con la c.d. tecnica di Stark), quando sia stato accertato che l'intervento era indifferibile ed era stato correttamente eseguito.

Cass. civ. n. 9714/2011

In tema di obbligazioni, lo stato soggettivo di buona fede non è idoneo, di per sé, ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, incombendo sul debitore, a tal fine, l'onere di provare che l'inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente non imputabile allo stesso, nel cui ambito è riconducibile l'impegno di cooperazione alla realizzazione dell'interesse della controparte a cui l'obbligato - in relazione alla natura del rapporto, alle qualità soggettive del debitore stesso e al complesso delle circostanze del caso concreto - è tenuto e non la sua mera condizione psicologica di buona fede. Ne consegue che ove il lavoratore, a giustificazione della mancata prestazione, invochi la rilevanza scriminante del putativo esercizio del diritto di sciopero, l'inadempimento è incolpevole solo se il convincimento dello stesso si sia accompagnato ad un comportamento idoneo ad integrare un impegno di cooperazione. (Nella specie, un dipendente postale si era rifiutato, in adesione ad una astensione collettiva, di consegnare parte della corrispondenza di altro collega assente, così realizzando una illegittima forma di sciopero delle mansioni; la S.C., nel rigettare il ricorso, in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che potesse invocarsi l'esimente putativa essendo mancata ogni forma di cooperazione, tanto più che il lavoratore si era anche rifiutato di presentare all'audizione disposta dal datore di lavoro, dove avrebbe potuto rappresentare, prima di adire la sede giudiziaria, la propria condizione soggettiva di incolpevole affidamento).

Cass. civ. n. 3847/2011

In tema di responsabilità professionale del medico, qualora l'azione o l'omissione siano in se stesse concretamente idonee a determinare l'evento, il difetto di accertamento del fatto astrattamente idoneo ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento non può essere invocato, benché sotto il profilo statistico quel fatto sia "più probabile che non", da chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non l'abbia, invece, effettuato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistere un nesso di causalità tra la condotta dei medici, i quali avevano ritardato l'esecuzione di un parto cesareo, e la grave asfissia del neonato, reputando irrilevante la pur elevata probabilità statistica che l'asfissia cerebrale potesse avere avuto origine fisiologica in base all'assunto per cui, per escludere con certezza il nesso di causalità tra l'evento e la condotta del sanitario, si sarebbe dovuto disporre di un tracciato cardiotocografico, che i medici stessi avevano però omesso di eseguire nell'imminenza del parto).

Cass. civ. n. 16394/2010

Il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta si sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adeguatamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il paziente alleghi la violazione delle "leges artis" da parte del medico, ha altresì l'onere di provare che da tale inadempimento è derivato un peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile; là dove, per contro, alleghi la violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico, ha l'onere di provare che, ove l'informazione fosse stata fornita, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria formulata dai genitori di un minore nato con alcune patologie congenite, dopo che la madre si era sottoposta ad un intervento di sterilizzazione, non ritenendo provato il difetto d'informazione della paziente in ordine alle possibilità alternative all'intervento e alle probabilità di gravidanze indesiderate).

Tra gli obblighi di protezione che assume il medico nei confronti del paziente, per effetto del "contatto sociale" tra il primo ed il secondo, non rientra quello di garantire un determinato risultato della prestazione sanitaria, a meno che il paziente - sul quale incombe il relativo onere - non dimostri l'espressa assunzione della garanzia del risultato da parte del medico.

Cass. civ. n. 11737/2010

I lavoratori che abbiano prestato attività a carattere stagionale con contratto a tempo determinato (nella specie nel settore turistico), ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge n. 56 del 1987 - la cui operatività è stata ripristinata, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, del d.l.vo n. 368 del 2001, fino all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2007 - hanno diritto (ove abbiano manifestato tale la volontà nel termine previsto) ad essere preferiti nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni. Pertanto, nel caso di assunzione di soggetti diversi, dall'inadempimento del datore di lavoro consegue, ai sensi dell'art. 1218 del c.c., il diritto al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore ove fosse stato rispettato il diritto di prelazione, con onere a carico del datore di lavoro di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 2847/2010

La responsabilità professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione.

Cass. civ. n. 1538/2010

In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.

Cass. civ. n. 20806/2009

In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio.

Cass. civ. n. 12354/2009

In terna di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto - poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.

Cass. civ. n. 10743/2009

È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. L'onere della relativa prova grava sul danneggiato, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervento medico-chirurgico.

Cass. civ. n. 975/2009

In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".

Cass. civ. n. 24791/2008

Il paziente che alleghi di aver patito un danno alla salute in conseguenza dell'attività professionale del medico, ovvero di non avere conseguito alcun miglioramento delle proprie condizioni di salute nonostante l'intervento del medico, deve provare unicamente l'esistenza del rapporto col sanitario e l'insuccesso dell'intervento, e ciò anche quando l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova. Costituisce, invece, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.

Cass. civ. n. 15814/2008

Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario.

Cass. civ. n. 577/2008

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite).

Cass. civ. n. 21973/2007

In relazione all'atto dell'autorità che costituisca impedimento della prestazione contrattuale, incidendo su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione - cosiddetta factum principis deve escludersi, nel caso in cui si tratti di atto amministrativo illegittimo, che esso possa determinare l'esonero da responsabilità del debitore ove costui vi abbia dato causa colposamente e, segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne la revoca o l'annullamento.

Cass. civ. n. 21140/2007

In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno).

Cass. civ. n. 23918/2006

In tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà rileva soltanto per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.

Cass. civ. n. 17306/2006

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista. (Nella specie, relativa a una richiesta di compenso per prestazione odontoiatrica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda del medico, aveva posto a carico del cliente soccombente la omessa dimostrazione dell'esistenza di ineliminabili vizi e difformità della protesi oggetto della prestazione e in particolare la mancata constatazione dei vizi mediante un accertamento peritale, considerando irrilevanti le testimonianze addotte per dimostrare le ulcerazioni e i gonfiori alle gengive causati al paziente dall'impianto della protesi).

Cass. civ. n. 12382/2006

In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita.

Cass. civ. n. 10493/2006

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto che, in un'ipotesi di responsabilità professionale per avere il proprio difensore in altra causa di risarcimento danni erroneamente evocato in giudizio soggetto diverso da colui che risultava essere il vero responsabile, correttamente il giudice del merito aveva considerato la prescrizione dell'azione nei confronti del suddetto legale iniziare a decorrere dalla notificazione della sentenza del definitivo accertamento giudiziale della carenza di legittimazione del soggetto in quell'altro processo convenuto, quale momento in cui il danno si era manifestato all'esterno nella sua oggettività, divenendo percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria ).

Cass. civ. n. 6537/2006

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un avvocato al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in nove milioni di lire, nei confronti di un cliente, relativamente alla detenzione di un mese e diciassette giorni da questi subita a seguito della mancata attivazione della procedura inerente alla rimessione in termini per propone gravame).

Cass. civ. n. 5960/2005

Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale. (Fattispecie relativa alla mancata comunicazione da parte di una banca ad uno dei coeredi dell'esistenza di depositi paterni estinti da altro coerede pochi giorni prima della morte del de cuius).

Cass. civ. n. 2976/2005

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (fattispecie in tema di obbligo del conduttore di non usare la cosa locata per un uso diverso da quello in contratto).

Cass. civ. n. 19133/2004

In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico, l'errore o l'omissione di diagnosi integrano di per sé l'inadempimento del professionista e, anche in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere probatorio, accertando che, se anche i sanitari avessero sottoposto una bambina nata prematura a visita oculistica che si imputava essere stata omessa ciò non avrebbe potuto scongiurarne la cecità e neppure sconsigliare il suo assoggettamento ad ossigenoterapia trattamento addotto quale concausa della cecità in quanto, qualora quest'ultima non fosse stata praticata, i danni avrebbero potuto essere più gravi, essendo a rischio la stessa vita della paziente).

Cass. civ. n. 16530/2004

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, il creditore deve provare non solo l'inadempimento ma anche il pregiudizio subito, pure se solo fornendo elementi indiziari idonei a fondare presunzioni.

Cass. civ. n. 12273/2004

In tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, la lacunosa formazione della cartella clinica redatta dai medici del Pronto Soccorso ospedaliero non vale ad escludere per mancanza di prova l'omissione colposa della diagnosi da parte degli stessi, poiché il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c. ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva escluso la responsabilità dei medici del pronto soccorso che, suturato scorrettamente il nervo ulnare, meno visibile ed accessibile, non avevano accertato lo stato anatomico della altre formazioni nervose del plesso brachiale, omettendo di diagnosticare la lesione dei nervi mediano e mediano cutaneo).

Cass. civ. n. 11488/2004

In tema di responsabilità professionale del Medico-chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c. il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 c.c.) essere allegate e provate dal medico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti del medico ecografista per la nascita di un bambino malformato senza accertare se nel corso dell'ecografia gli arti erano stati diligentemente ricercati per verificarne eventuali malformazioni e senza considerare che l'incertezza del risultato di un'indagine non comporta che la stessa sia necessariamente da qualificare come particolarmente difficile, onde il fatto che l'ecografia non consenta di vedere sempre (e bene) gli arti non esclude la necessità di cercarli, o di consigliare la ripetizione dell'indagine, né qualifica quest'ultima come particolarmente difficile).

La prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore (nella specie specialista di una professione protetta).

Cass. civ. n. 9645/2004

In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto; in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli artt. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente.

Cass. civ. n. 9471/2004

In tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (omessa informazione sulle possibili conseguenze dell'intervento, adozione di tecniche non sperimentate in sede di protocolli ufficiali, mancata conoscenza dell'evoluzione della metodica interventistica, negligenza intesa oggi come violazione di regole sociali e non solo come mera disattenzione, imprudenza intesa oggi come violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attività, ed imperizia intesa oggi come violazione delle regole tecniche di settori determinati della vita di relazione e non più solo come insufficiente attitudine all'esercizio di arti e professioni.

Cass. civ. n. 7729/2004

In tema di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, la causa non imputabile che esclude la responsabilità del debitore, si ha quando l'inadempimento è determinato da un impedimento oggettivo e non dall'erronea convinzione del debitore di non dovere adempiere, non essendo sufficiente la buona fede circa la propria condotta, se questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo la normale diligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale l'impresa obbligatasi ad assumere i dipendenti esistenti nell'organico dell'impresa nel cui appalto era subentrata, risultanti da documentazione probante, doveva, usando la normale diligenza, accertare i dipendenti nel relativo organico attraverso la documentazione aziendale, e in particolare i libri aziendali e le buste paga, non rilevando che l'impresa precedente avesse comunicato i nominativi dei dipendenti omettendone uno invece risultante dalla documentazione predetta).

Cass. civ. n. 3579/2004

In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo e secondo, c.c. e 429, comma terzo, c.p.c.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

Cass. civ. n. 3294/2004

L'art. 1218 c.c. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la Regione Puglia a rifondere all'ente gestore la spesa sostenuta per la corresponsione del compenso per l'attività di coordinatore — progettista svolta nell'ambito della formazione professionale, osservando che la spettanza in capo alla ricorrente dell'obbligo di finanziamento dei corsi di formazione, che trovava riscontro nella convenzione stipulata tra le parti, e prodotta nel giudizio di secondo grado, non dedotti fatti impeditivi della conoscenza da parte sua dell'attività concretamente svolta dal lavoratore, e della conseguente assunzione di impegni di finanziamento, fatti asseritamente consistenti nei mancati adempimenti da parte dello stesso ente relativi alla rendicontazione della quantità delle provvidenze finanziarie, nonché alla trasmissione degli organigrammi e dei successivi aggiornamenti).

Cass. civ. n. 18995/2003

L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore presuppone la produzione del danno, non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale, ancorché l'inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall'effetto dannoso. Ne consegue che la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento.

Cass. civ. n. 12477/2002

In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione.

Cass. civ. n. 3492/2002

In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, una volta accertato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, poiché il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione, quando l'intervento chirurgico subito da cui è derivato un danno non è di difficile esecuzione, l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato sia esso il sanitario o la struttura fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale.

Cass. civ. n. 10261/2000

In tema di inadempimento nelle obbligazioni, quando il creditore si sia contrattualmente impegnato a prestare la propria cooperazione al debitore affinché questi esegua la sua obbligazione nei tempi e nei modi pattuiti, sul debitore grava soltanto l'onere di provare la sussistenza del patto contenente il dovere di cooperazione, nonché il nesso di causalità tra tale dovere e il proprio inadempimento, spettando invece al creditore dimostrare di aver prestato la cooperazione pattiziamente promessa e condizionante il puntuale adempimento della controparte.

Cass. civ. n. 7553/1999

In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, tuttavia se, in ipotesi di obbligazioni corrispettive, la parte convenuta eccepisca l'inadempimento dell'attore alla propria obbligazione, quest'ultimo deve altresì provare di aver adempiuto all'obbligazione di cui l'altra parte è creditrice, prova che presuppone (e comprende) l'individuazione dell'obbligo da adempiere.

Cass. civ. n. 722/1999

Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei darmi che egli assume subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.

Cass. civ. n. 1629/1998

Poiché la fonte del danno, derivato dall'adempimento tardivo dell'obbligazione pattuita, è il ritardo (art. 1218 c.c.), per ottenere il relativo risarcimento occorre provarlo, e perciò non è sufficiente provare il contratto.

Cass. civ. n. 7604/1996

La disposizione di cui all'art. 1218 codice civile pone a carico del debitore l'onere della prova di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. La prova della non imputabilità dell'inadempimento — la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione — deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo.

Cass. civ. n. 5005/1996

In materia di responsabilità professionale del medico-chirurgo, una volta provato dal paziente che l'intervento richiesto era di facile o routinaria esecuzione, incombe al professionista l'onere di provare al fine di andare esente da responsabilità che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria.

Cass. civ. n. 4044/1994

In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione.

Cass. civ. n. 2369/1994

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra in fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdedica che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.

Cass. civ. n. 1500/1994

Poiché l'art. 1218 c.c. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, la generica prova della sua diligenza non può essere sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa del debitore in relazione all'inadempimento, atteso che la prova della mancanza di colpa esige la dimostrazione o dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione o, quanto meno, la prova che, qualunque sia stata la causa, questa non possa essere imputabile al debitore.

Cass. civ. n. 3724/1991

Anche per le obbligazioni negative vige il principio della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., superabile soltanto con la prova che l'inadempimento — che, ai sensi dell'art. 1222 c.c. si verifica per il fatto della violazione dell'obbligo di non fare — sia dipeso da causa non imputabile al debitore, intendendosi per tale, ove il fatto sia compiuto dal terzo, quella idonea ad escludere l'imputabilità al debitore medesimo della situazione che ha posto il terzo in condizioni di interferire nell'inosservanza dell'obbligo. (Nella specie, la S.C., sancendo il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto causa di decadenza automatica dal beneficio della concessione di un contributo, erogato dalla Cassa del Mezzogiorno, l'inadempimento dell'obbligo, verso questa assunto dal beneficiario, di non mutare la destinazione alberghiera dell'immobile per la cui ristrutturazione il contributo stesso era stato erogato, essendosi il mutamento verificato ad opera di un terzo, aggiudicatario del bene, a seguito di espropriazione immobiliare subita dal detto beneficiario).

Cass. civ. n. 1003/1986

L'art. 1218 c.c., che addossa al debitore le conseguenze dell'inadempimento in mancanza della prova dell'impossibilità di adempimento dovuta a causa a lui non imputabile, esige, sul piano psicologico, la sussistenza almeno della colpa del debitore stesso, la quale può sussistere anche in caso di errore, allorquando tale soggetto non abbia usato la diligenza necessaria per evitarlo. Ogni valutazione al riguardo spetta al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva in particolare addebitato al lavoratore il notevole ritardo nella trasmissione, mediante una sua compagna di lavoro, della documentazione sanitaria concernente il ricovero ospedaliero del lavoratore stesso).

Cass. civ. n. 809/1986

Il dovere del creditore di cooperare, se necessario, in relazione alla natura della prestazione, all'adempimento del debitore, non costituisce vera e propria obbligazione del creditore nei confronti di quest'ultimo, ma si configura, invece, come un mero dovere strumentale rispetto all'adempimento stesso, senza che per esonerarsi dalle conseguenze della violazione del suddetto dovere il creditore possa invocare l'impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile a norma dell'art. 1218 c.c.

Cass. civ. n. 3858/1985

La responsabilità risarcitoria del debitore, a norma dell'art. 1218 c.c., per i danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta, se non viene meno per il solo fatto che il creditore abbia accettato senza riserve l'adempimento tardivo, resta esclusa quando da siffatta accettazione emerga la volontà del creditore medesimo di ritenere integralmente soddisfatto ogni suo interesse.

Cass. civ. n. 3450/1984

Ai sensi dell'art. 1218 c.c., la causa non imputabile, che esclude la responsabilità per inadempimento, si ha quando lo stesso, ovvero il ritardo, sia determinato da un impedimento oggettivo, e non dall'erronea convinzione del debitore di non dover adempiere, non essendo sufficiente la buona fede circa la propria condotta se questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo la normale diligenza.

Cass. civ. n. 1622/1984

L'indagine sulla natura, essenziale o meno, del termine o quella sull'importanza dell'inadempimento rilevano soltanto ai fini della risoluzione del contratto mentre non hanno alcuna influenza sulla domanda di adempimento e su quella di risarcimento dei danni per il ritardo, per le quali basta l'accertamento dell'inadempimento del termine stabilito per dare ad esse fondatezza in astratto, salva, quanto alla domanda di danni, la verifica in concreto se il ritardo abbia causato danni diretti e immediati.

Cass. civ. n. 1024/1984

Il debitore, che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come motivo di esclusione della sua responsabilità, soltanto se l'attività del terzo sia prevista come condizione, diversamente restando soggetto all'obbligo del risarcimento, salva la rivalsa nei confronti del terzo stesso, se quest'ultimo si era obbligato in base ad un autonomo rapporto. (Nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la responsabilità risarcitoria dell'appaltatore, per inadempienza all'obbligo di effettuare alcune opere relative ad un fabbricato condominiale, non poteva essere esclusa per il fatto che tali opere erano state in concreto impedite per il mancato consenso di un soggetto proprietario esclusivo del suolo su cui parte di quelle opere dovevano essere eseguite e condomino dell'edificio, poiché detto soggetto, quale proprietario esclusivo dell'area era rimasto estraneo al rapporto di appalto, né il suo consenso era stato previsto come condizione dell'impegno dell'appaltatore: la Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione, enunciando il principio di cui sopra).

Cass. civ. n. 3979/1982

In tema di inadempimento delle obbligazioni, se è vero che, a norma dell'art. 1218 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, ove non sia provata l'impossibilità dell'adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile, tuttavia quando ricorrano circostanze positivamente apprezzabili, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole.

Cass. civ. n. 3900/1977

Con riguardo ad obbligazione sottoposta a termine, l'inadempimento può sussistere anche prima del decorso del termine medesimo, ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desumere, o comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito. (Nella specie, i giudici del merito avevano accolto una domanda di risoluzione di compravendita, per inadempimento del venditore all'obbligo di consegnare la cosa ritenendo irrilevante che il termine previsto per tale consegna non era ancora scaduto all'atto della proposizione della domanda stessa, in considerazione del fatto che il venditore già aveva arbitrariamente preteso di subordinare la sua prestazione a modifiche dei patti inerenti al pagamento del prezzo. La S.C., premesso il principio di cui sopra ha ritenuto corretta la statuizione).

Cass. civ. n. 3820/1977

Il debitore in tanto è tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce chiedendo il risarcimento dei danni subiti, in quanto quest'ultimo, a sua volta, abbia preventivamente dimostrato l'inesatta esecuzione della prestazione stessa, e solo dopo tale dimostrazione al debitore incombe l'onere di fornire la prova dei fatti giustificativi dell'inadempimento.

Cass. civ. n. 3700/1977

Il risarcimento del danno è dovuto non per effetto del (solo) mero inadempimento, ma del pregiudizio patrimoniale da esso provocato. Se, pertanto, i predetti elementi perfezionativi della fattispecie si verificano a distanza di tempo, il risarcimento del danno è disciplinato dalla legge in vigore quando la fattispecie è completa nei suoi elementi, non dalle leggi vigenti nel tempo in cui ciascuno di essi venne in essere.

Cass. civ. n. 2439/1976

Esercitata dal professionista l'attività in relazione al caso concreto prospettatogli, e cosa eseguita la prestazione cui il professionista si era obbligato con la conclusione del contratto d'opera professionale, incombe al cliente, il quale assuma di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa e inadeguata prestazione professionale e il danno, mentre incombe al professionista l'onere di provare l'impossibilità, a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione. Per quanto riguarda la difettosità o la inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di sufficienti e idonei dati obiettivi, in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, fossero sufficienti una preparazione professionale media ed una diligenza media nell'esercizio dell'attività professionale, o se, invece fosse richiesto un impegno tecnico-professionale di livello superiore, implicando il caso concreto «la soluzione di problemi tecnici di speciale condotta» (art. 2236 c.c.), e se, quindi, la responsabilità del professionista sussista anche per colpa lieve o soltanto per colpa grave (oltre che per dolo). Per quanto riguarda l'onere probatorio a carico del professionista, questi è tenuto a provare (subordinatamente all'esito positivo della prova a carico del cliente) che la imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1218 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. G. chiede
domenica 02/04/2023
“Buongiorno
Ho acquistato dei serramenti da un azienda di XXX .
Mi hanno fatto un preventivo per dei serramenti di marca Alfa . Mi hanno mandato una fattura per fare il pagamento che non ripotava la marca dei serramenti . L importo della fattura e dell offerta sono i medesimi . Ho firmato entrambi i documenti uniti in un unico PDF e li ho inviati per accettazione all azienda , insieme a copia del bonifico del 100% anticipato . Dopo il montaggio mi sono accorto che :
- i serramenti montati non sono Alfa ma Beta .
- manca una tapparella ( fatturata ma non montata per accordi presi in fase di rilievi , quindi prima che il materiale venisse prodotto .
Dopo una serie di PEC dove chiedevo spiegazioni , l azienda si è proposta di scontarmi circa 750 euro per la tapparella non montata . Mi mi hanno chiesto , per poter ottenere questo pagamento , di firmare un documento dove accetto i 750 euro come risoluzione bonaria per il danno subito per la diversa marca dei serramenti effettivamente montati .

Non ho accettato di firmare questo documento e ora loro si rifiutano di restituirmi anche i 750 euro .

La loro risposta via pec :

Prendiamo atto che l'accordo di restituire un importo economico per una zanzariera che non desiderate più e da qui una dichiarazione per giustificare un reso economico, non viene da voi accettato, pertanto da parte nostra vi è la decisione di concludere il lavoro mediante l’installazione della zanzariera mancante, e quindi di rispettare il contratto da voi commissionato e accettato mediate bonifico del medesimo importo come da fattura F273/21 del 29/11/2021 da voi pagata in data 02/12/2021.
MIA NOTA : CREDO NON CI SIA NECESSITA' DI GIUSTIFICARE IL RESO CON ALTRE MOTIVAZIONI

Il contratto di riferimento è il preventivo n. 275/2021 del 29/11/2021 dove si evince che la tipologia dei serramenti forniti corrisponde a quella descritta e non vi sono variazioni di marchio; è comunque differente dai preventivi precedentemente inviati e questo per vostra richiesta di avere una consegna più celere ed un piccolo risparmio economico.
MIA NOTA : NEL CONTRATTO 275 SONO CHIARAMENTE INDICATI I MODELLI RICONDUCIBILI AL MARCHIO ALFA ( ALCUNI SOLO CON IL MODELLO / ALTRI CON MODELLO E INDICAZIONI ALFA ; RIPORTA ANCHE PAGINE INTRODUTTIVE AL BRAND ALFA ; LA MIA RICHIESTA ERA SI VOLTA AD ANTICIPARE LA CONSEGNA , MA NON DI CERTO PER CAMBIARE I SERRAMENTI CON ALTRI MODELLI O MARCHE .

Da segnalare che ci sono alcune variazioni rispetto al preventivo e sono: le misure dei serramenti, questo a causa di un cambiamento delle fori rispetto al progetto ; l’aggiunta di altri materiali che non erano previsti e che comunque sono stati forniti .
MIA NOTA : IN FASE DI MISURAZIONE HO COMUNICATO DELLE VARIAZIONI DI DIMENSIONE , ABBIAMO AGGIUNTO DELLE PORTE INTERNE . L AZIENDA MI HA MANDATO UN CONTO ECONOMICO COMPLETO DOPO LE MIE LAMENTELE . DA QUESTI CONTEGGI CHE COMPRENDONO ANCHE LE MODIFICHE , L AZIENDA CALCOLA I 750 EURO DA PROPORMI PER LA TAPPARELLA NON MONTATA .

Questo ha comportato dei costi di progettazione e rilievi superiori a quanto preventivato, e che per cortesia non sono stati imputati; sono comunque computabili in sede di controversia legale.
MIA NOTA : SONO VENUTI UNA SOLA VOLTA A FARE LE MISURAZIONI , IN SEGUITO NON CI SONO STATI ALTRI CAMBIAMENTI .

Pertanto siamo disposti ad intervenire per installare la zanzariera mancante e a tale conclusione non vi sarà più nulla da pretendere.
MIA NOTA : MI PROPONGO IL MONTAGGIO DELLA TAPPARELLA PERCHE SANNO CHE NON MI è UTILE ISTALLARLA .

Domande :
1) l azienda è obbligata a restituirmi i 750 euro per la mancata fornitura della tapparella ?
2) come gestisco il cambio non comunicato di brand ?

Rimango in attesa di un Vostro riscontro
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 21/04/2023
In linea generale, il debitore della prestazione (in questo caso l’azienda fornitrice) è tenuto ad adempiere esattamente la prestazione con correttezza e diligenza, ai sensi dell’art. 1175 del c.c.. Nel caso in cui dovesse verificarsi un inadempimento del debitore, o un inesatto adempimento, il debitore inadempiente potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del c.c., alla cui lettura integrale si rimanda. In particolare si richiama l'attenzione alla parte di questo articolo in cui viene detto "...è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Se quindi il debitore non riesce a fornire tale "prova liberatoria", sarà tenuto a risarcire i danni provocati dal proprio inadempimento, secondo l'art. 1223 del c.c..
Tale normativa va integrata, eventualmente, con la disciplina dettata dal Codice Civile in materia di vendita.
Nel caso che occupa, la ditta fornitrice ha consegnato all’acquirente dei serramenti di marca diversa rispetto a quelli concordati, rendendosi pertanto inadempiente. Non conta il fatto, che emerge dall’analisi della corrispondenza allegata, che il diverso brand dei serramenti non incida sulle loro caratteristiche tecniche, poiché dalla fattura emerge la richiesta del venditore di uno specifico tipo di prodotto, e a quello aveva conseguentemente diritto, né risulta che l'acquirente abbia mai chiesto espressamente una modifica di tale marca (ma solo una maggior celerità nella consegna).
Il venditore, ai sensi dell'art. 1476 del c.c., è tenuto a consegnare all'acquirente esattamente e solo la cosa oggetto della proposta contrattuale (in questo caso: i serramenti di "marca alfa").
Di fatto, quindi, la ditta si è resa inadempiente rispetto alla fornitura di tali specifici beni.
Per venire ora alla risposta dei due quesiti posti, si può osservare che l’azienda è senz'altro obbligata a restituire l’importo corrisposto per la tapparella fatturata ma mai effettivamente installata, realizzandosi - altrimenti - una situazione di indebito arricchimento in capo all’azienda, dinanzi alla quale è sempre possibile agire con l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 del c.c..
Occorre rilevare, peraltro, che la proposta di risoluzione bonaria avanzata dalla ditta fornitrice (allegata al quesito) non ricollega, in realtà, la somma di € 750,00 alla mancata fornitura della tapparella, bensì al “danno” cagionato all’acquirente per la modifica del brand dei serramenti forniti. Tale importo, in altre parole, è stato proposto a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento dovuto alla consegna di una serie di serramenti di marca diversa da quella concordata. Almeno, questo è quello che emerge dalla comunicazione in cui si afferma che, con riferimento alla contestazione della diversità di brand, “siamo a proporle un riconoscimento del danno”. Tuttavia, la ditta sembra contraddirsi nella successiva corrispondenza via pec (anch’essa allegata), allorquando attribuisce alla somma indicata la funzione di ripianare l’esborso effettuato per la tapparella mai installata.
In ogni caso, da un’analisi sommaria della vicenda e della relativa documentazione, quel che è certo è che l'acquirente ha il diritto di ottenere, senza alcun dubbio, la restituzione dell’importo fatturato relativamente ai beni non forniti (tapparella) oltre al risarcimento del danno per inesatto adempimento della prestazione (marca diversa dei serramenti).
In linea di massima, quindi, quello che si suggerisce è di stendere una risposta alla proposta dell'azienda dichiarando che:
  • si è disposti ad accettare la proposta di corresponsione di € 744,67 a titolo di risarcimento del danno per l’inesatto adempimento della prestazione (diversa marca dei serramenti);
  • si chiede in ogni caso la restituzione dell’importo versato per beni fatturati ma mai consegnati ed installati (tapparella non montata), pari ad € _____.

In casi come questi, la scelta migliore è comunque quella di rivolgersi ad un legale che conosca la materia e possa gestire al meglio la trattativa con l’azienda, confrontandosi con il cliente sulla documentazione e sulla dinamica precisa dei fatti, compiendo le scelte strategiche più opportune e tutelando in maniera ottimale le posizioni dell’acquirente. In tale ottica, è altresì opportuno effettuare un preventivo calcolo di “costi benefici” tra quanto richiesto a titolo di risarcimento e il costo da sostenere per le spese legali legate alla trattativa.

R. C. chiede
martedì 20/12/2022 - Sardegna
“Ho eseguito lavori di ristrutturazione del mio appartamento rientranti nel superbonus 110% tra i lavori trainati era previsto, in contratto, l'installazione dell'impianto fotovoltaico che l'impresa si è rifiutata di fornire e installare impedendomi di usufruire per questo impianto del superbonus 110%.
In che modo posso rivalermi nei confronti dell'impresa inadempiente?
È applicabile in questo caso il diritto di rivalsa?
Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 21/12/2022
Nel momento in cui Lei ha dato incarico alla impresa costruttrice di eseguire determinati lavori di ristrutturazione nel suo appartamento non ha fatto altro che concludere un contratto di appalto, vincolante per entrambi.

L’impresa non eseguendo in tutto o in parte i lavori a suo tempo pattuiti si è resa inadempiente ai sensi degli artt.1218 e ss. del c.c.: si potrebbe quindi agire giudizialmente per richiedere la risoluzione del contratto (o pretendere dalla impresa la puntuale esecuzione dei lavori) e il risarcimento del danno conseguente. Tra i danni richiedibili e quindi monetizzabili si potrebbe, ovviamente, far rientrare anche il danno derivato dal non poter accedere ai bonus fiscali già richiesti.

Tuttavia allo stato attuale non è possibile fornire un parere più approfondito in merito alla fondatezza delle pretese avanzate dall’autore del quesito, in quanto non ci si è soffermati sulle ragioni che hanno portato l’impresa appaltatrice a non concludere i lavori.

ENRICO M. chiede
mercoledì 18/09/2019 - Marche
“Buongiorno,
avrei necessità che mi forniate una traccia per un reclamo da inoltrare ad un Istituto di Credito, a seguito di un bonifico disposto telematicamente, in presenza di regolare provvista in cc., che è stato respinto senza nessuna spiegazione da parte dell'Istituto stesso ( verbalmente: probabili problemi tecnici ).

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 17/10/2019
Le ragioni che stanno alla base della necessità di presentare un reclamo attengono a problemi che ai nostri giorni risultano in effetti abbastanza frequenti.
Il caso riguarda, infatti, la mancata esecuzione di un postagiro online disposto mediante servizio internet banking, in relazione al quale il cliente riceveva conferma di regolare presa in carico, ma a cui, di fatto, l’istituto di credito interessato non dava esecuzione.
La particolarità della vicenda nasce dal fatto che la mancata esecuzione non è dipesa da difetto di provvista sul conto corrente dell’ordinante (come può accadere nella normalità dei casi), bensì da riferiti, ma non precisati, motivi tecnici.

Per tale ragione, l’istituto di credito interessato asseriva che su di sé non potesse farsi gravare alcuna responsabilità, richiamando a tale fine quanto contenuto nel “Foglio informativo” messo a disposizione dei clienti (in ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari), ed in particolare alla Sezione “Servizi di banca multicanale”, ove risulterebbe espressamente detto che gli ordini di pagamento impartiti in modalità online vengono dal prestatore dei servizi di pagamento presi in carico, ma eseguiti entro le 12 ore successive con la clausola “salvo buon fine”.
Quest’ultima clausola, a detta del prestatore dei servizi, varrebbe ad esonerare l’istituto creditizio operante da ogni responsabilità in ordine alla mancata esecuzione degli ordini ricevuti, pur in presenza di provvista sul conto corrente del disponente.
Peraltro, è stato anche fatto osservare che il cliente può sempre accedere al proprio account e verificare se le operazioni richieste sono state eseguite o rifiutate e, in caso di rifiuto, ripetere nuovamente l’operazione (sarebbe stato anche il caso di aggiungere: “finché il sistema non si deciderà a funzionare!”).

Si tenga presente che, in questa particolare vicenda, ciò che il cliente ha chiesto non è il risarcimento dei danni patiti per la mancata esecuzione dei due postagiro, quanto piuttosto che agli stessi venisse data esecuzione nel momento in cui è venuto a conoscenza del rifiuto dell’operazione, ma assegnando all’operazione di postagiro valuta dalla data del 14.03.2019, corrispondente a quella del giorno successivo alla presa in carico.

Ebbene, si ritiene che in effetti vi siano sufficienti ragioni per presentare reclamo, ricordando che lo stesso costituisce presupposto necessario per poter inoltrare il successivo ricorso all’Arbitro bancario finanziario, e ciò qualora il cliente rimanga insoddisfatto dell’esito che il reclamo ha avuto ovvero nel caso in cui siano trascorsi 30 giorni senza che ad esso abbia fatto seguito una risposta (il ricorso all’ABF deve essere presentato entro 12 mesi dal reclamo).

La motivazione di tale reclamo non potrà che fondarsi sull’inadempimento contrattuale del prestatore dei servizi e sulla sua conseguente responsabilità ex art. 1218 del c.c., gravando sullo stesso prestatore di servizi (nonché debitore) la prova che l’inadempimento in cui è incorso è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ciò comporta, sul piano pratico, che non sarà sufficiente, per esimersi da responsabilità, addurre in maniera estremamente generica che il suo comportamento omissivo è dipeso da motivi tecnici, ma sarà necessario dimostrare adeguatamente, sulla base di dati concreti, quali sono stati questi problemi tecnici che hanno impedito al debitore non solo di adempiere entro le successive 12 ore, ma anche in un momento successivo, non appena risolti i problemi tecnici, considerato che nel frattempo il cliente non aveva impartito alla banca alcun successivo e contrario ordine di revoca del bonifico.

Sotto il profilo di ciò che viene rimproverato al cliente, ossia la sua mancanza di diligenza per non aver consultato tempestivamente il proprio account e potuto così verificare che l’operazione era stata rifiutata, si ritiene che tale sua omissione, anche se in astratto configurabile, potrebbe al limite assumere rilevanza sotto il profilo di cui all’art. 1227 del c.c., ossia come concorso colposo del creditore nella causazione del danno, determinante in quanto tale una riduzione del risarcimento, mentre non può in alcun modo valere a esonerare da responsabilità l’istituto di credito che avrebbe dovuto prestare il servizio cui si era contrattualmente obbligato.

In ordine proprio alla responsabilità dell’istituto di credito per mancata esecuzione di un bonifico si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 5152 del 6 marzo 2018, nella quale si afferma che l’istituto di credito non è responsabile, nei confronti del proprio correntista, per il ritardo o la mancata tempestiva esecuzione di una disposizione di bonifico, laddove nel patrimonio di quest’ultimo non si sia verificato alcun danno.
Da ciò se ne deve dedurre che, qualora si riesca a dimostrare l’esistenza di un danno, l’istituto di credito non può andare esente da responsabilità per non aver eseguito, neppure in ritardo rispetti ai tempi prefissati, la disposizione di bonifico e/o postagiro.
Sempre la Corte di Cassazione, in una sua precedente sentenza, la n. 10545/2015, ha affermato che l’ordine di bonifico impartito dal correntista alla propria banca costituisce un incarico vincolante.

Nel caso di specie, il danno si ritiene che sia insito nel fatto stesso che il cliente che ha disposto il postagiro si è reso a sua volta inadempiente nei confronti del proprio creditore, con tutte le conseguenze che da un mancato soddisfacimento del credito ne possono derivare (a cominciare dall’obbligo di dover corrispondere gli interessi di mora per tardivo pagamento).

In conclusione, dunque, nell’ipotesi in cui ragioni di carattere economico-contabile non dovessero consentire al soggetto prestatore dei servizi (l’istituto di credito bancario o postale) di adempiere a quelle disposizioni di postagiro retrodatando la valuta al giorno richiesto dal cliente (il 14.03.2019), si avrà tutto il diritto di essere risarciti dei danni che dalla loro mancata esecuzione ne è derivata, danni dei quali ovviamente occorrerà dar prova già in sede di reclamo.


Sabrina C. chiede
domenica 02/06/2019 - Puglia
“Ho prenotato tramite il sito a. un appartamento a Tokyo per un totale di quattro persone e di seguito riporto le date e le comunicazioni da parte di a.:
- 28.01.2019 a. conferma la prenotazione e richiede un primo pagamento assegnando un codice prenotazione
- 28.04.2019 viene versato il saldo ad a.
- 05.05.2019 a. informava i viaggiatori di preparare le valigie poiché stava per arrivare il tempo di partire confermando il codice prenotazione (già assegnato il 28.01.2019) e l’importo totale versato per la prenotazione dell’appartamento a Tokyo
- 10.05.2019 (a due giorni dalla partenza) a. comunica che la prenotazione dell’appartamento è stata da loro cancellata, senza addurre motivazioni, offrendo un extra di euro 170,82, oltre a quanto già versato, per trovare un altro appartamento oppure offrivano il solo rimborso totale di quanto già versato entro 5-10 giorni lavorativi
Inutile elencare lo stato d’animo di noi quattro viaggiatori che non sapevamo più cosa fare anche perché a. ci aveva inviato soluzioni per affittare altri appartamenti ma non vi era disponibilità per le date in cui dovevamo partire.
Purtroppo siamo dovuti partire ugualmente con uno stato d’animo che è inutile descrivere e a Tokyo poi i disaggi sono stati infiniti fra valigie e preoccupazioni.
Domanda: si può richiedere un risarcimento danni?”
Consulenza legale i 07/06/2019
Quando si utilizza un servizio come quello offerto dalla piattaforma (“marketplace”) A., ed in particolare nel momento in cui arriva la conferma della prenotazione effettuata, si è vincolati ai termini ed alle condizioni di contratto che si trovano specificati analiticamente alla sezione “termini” del relativo sito internet.
Tali condizioni generali di contratto, nello specifico in ordine alla cancellazione di prenotazioni da parte di A., stabilisce quanto segue:

art. 9.5: “In determinate circostanze, A. può cancellare una richiesta di prenotazione o una prenotazione confermata per conto di un Host o un Ospite e intraprendere i rispettivi rimborsi e pagamenti. Ciò può avvenire per i motivi indicati nella Politica sulle circostanze attenuanti di A. o per le ragioni indicate alla Sezione 15 dei presenti Termini. Laddove A. cancelli una prenotazione, A. notificherà i Membri e fornirà le ragioni per detta misura, salvo tale comunicazione (i) impedisca o ostacoli l’accertamento o la prevenzione di frode o altre attività illecite, (ii) danneggi i legittimi interessi di altri Membri o di terzi, o (ii) violi le leggi applicabili. L’utente può presentare ricorso contro la decisione contattando il servizio clienti”.

Le cosiddette “circostanze attenuanti” di cui parla la clausola riguardano malattie o decesso dell’host, obblighi governativi, pericoli per l’incolumità o la salute dei clienti, eventi gravi che impediscono il viaggio, disastri naturali o eventi catastrofici, malattie endemiche o altro (guerre, tumulti, ecc.). Si tratta, evidentemente, di eventi abbastanza eccezionali.

La clausola citata dice espressamente che A. deve fornire le ragioni specifiche della cancellazione, salvo che questo non possa essere fatto per motivi del tutto particolari (quelli elencati nell’ultimo paragrafo): ciò rende di per sé inadempiente la piattaforma - nel caso di specie - se in effetti la comunicazione inviata a chi intendeva usufruire dei suoi servizi non contiene spiegazione alcuna del motivo per cui la prenotazione è stata unilateralmente cancellata.

Anche la clausola 25 delle medesime condizioni generali di contratto stabilisce che A. può adottare una serie di misure – tra le quali anche annullare qualsiasi prenotazione pendente o confermata – ma, attenzione, non a suo insindacabile giudizio e senza alcuna giustificazione alcuna, quanto piuttosto solo in alcuni casi specifici (ottemperanza a leggi applicabili o all’ordine o richiesta di un tribunale, di forze dell’ordine o di altra autorità amministrativa o organismo governativo; violazione grave dei termini contrattali da parte del cliente, violazioni di leggi o normative applicabili o diritti di terzi, rilascio di informazioni fraudolente durante la registrazione dell’account, ripetuta cancellazione di prenotazioni da parte del cliente, ecc.)

La stessa clausola 15 prosegue in questo modo “15.6. Qualora adottiamo una qualsiasi delle misure sopra descritte (i) possiamo rimborsare integralmente gli Ospiti dell’utente per tutte le prenotazioni confermate che sono state cancellate indipendentemente dalle preesistenti politiche di annullamento, e (iv) l’utente non avrà diritto ad alcun compenso per le prenotazioni pendenti o confermate che sono state annullate”.
Dalla lettera del testo parrebbe che – fermo restando il diritto al rimborso integrale delle spese (che nel caso di specie, in effetti, è stato proposto) - non sia dovuto alcun risarcimento a seguito dei danni conseguenti alla cancellazione. In realtà la clausola non è molto chiara: si parla di “compenso” e non di “risarcimento”. Inoltre, in calce alla medesima clausola, si garantisce il diritto al ricorso nel caso in cui A. si avvalga di una delle misure descritte, come la cancellazione della prenotazione.

In ogni caso, quale sorta di “norma di chiusura”, la clausola 17 rubricata espressamente “responsabilità” ed evidenziata in grassetto, tra le altre, dice (in termini ancora una volta, purtroppo, non molto chiari): “A. è responsabile per qualsiasi violazione negligente di obblighi contrattuali essenziali da parte di A. stessa, dei nostri rappresentanti legali, amministratori o altri agenti delegati; detta responsabilità è limitata ai danni prevedibili che si verificano tipicamente. Per obblighi contrattuali essenziali si intendono le responsabilità di A. sul cui corretto adempimento l’utente fa normalmente affidamento e su cui deve confidare per la corretta esecuzione del contratto. Qualsiasi responsabilità ulteriore di A. è esclusa.”

Pertanto, si ritiene che sussista senz’altro, nel caso in esame, il diritto al risarcimento dei danni (documentabili) subìti quale conseguenza della cancellazione della prenotazione. Si consiglia in merito di tentare un approccio graduale, ovvero di rivolgersi dapprima al servizio clienti della piattaforma e successivamente – in caso di mancato riscontro – di procedere per le vie legali, chiedendo assistenza ad un avvocato civilista.
Ciò specialmente perché non è semplice districarsi nella parte dei termini di servizio dedicata alla risoluzione delle controversie, dove si accenna altresì a sistemi alternativi al Giudice, come l’arbitrato.

Si osserva da ultimo che purtroppo – come emerge anche dalle numerose recensioni negative rilasciate in merito ai servizi offerti da A. – quest’ultima piattaforma spesso si comporta nel modo descritto nel quesito, cancellando all’ultimo minuto le prenotazioni e lasciando i clienti nella difficoltà e nel disagio di reperire da soli un alloggio alternativo.
Addirittura la Commissione europea, nel 2018 - oltre alle autorità di difesa dei consumatori - ha chiesto ad A. di rendere più trasparenti prezzi e condizioni del servizio.

Angelo D.M. chiede
giovedì 09/02/2017 - Lazio

“Dai primi giorni di gennaio 2017 ho eseguito una serie di acquisti online (Groupon, Groupalia, Amazon ed altri) con regolari pagamenti eseguiti mediante carta di credito; il destinatario è sempre stato "Angelo D.M.", e l'indirizzo di spedizione è stato il recapito di un ufficio postale principale vicino casa mia.
Di questi circa 10 acquisti 2 o 3 sono andati a buon fine, nel senso che i prodotti acquistati mi sono stati consegnati nell'ufficio postale, su mia richiesta ("C'è qualcosa per me nel fermoposta?", mentre la maggior parte non mi sono stati consegnati.
Su mia richiesta di spiegazione mi è stato risposto, dal responsabile dell'ufficio postale, che non avendo io scritto nell'indirizzo di spedizione "FERMOPOSTA" (che comporta la spesa di 3 euro) l'indirizzo dell'ufficio postale è stato inteso come errato; alla mia obiezione che per varie volte i prodotti erano stati accettati nel Fermoposta e a me consegnati, pur non avendo io scritto questa dicitura nell'indirizzo di spedizione, la risposta è stata: "Si è trattato di una svista".
Ora io sono molto interessato ai prodotti de quibus, e non mi soddisfa il rimborso (che sarebbe comunque privo delle spese di spedizione), e pertanto desidero che mi vengano rispediti e consegnati, a spese di chi ha commesso l'errore.
Trovo che è un "eccesso di potere" rinviare al mittente tutti questi oggetti (tra cui biglietti da visita, libri, oggetti per la casa, ecc.): se il destinatario ero io (peraltro conosciuto agli uffici) e l'indirizzo di spedizione era quello delle Poste, e non il mio indirizzo anagrafico, è un abuso considerare che l'indirizzo sia errato ed è invece ragionevole pensare che il fine di apporre l'indirizzo dell'ufficio postale fosse quello di utilizzare il fermoposta per la consegna (come di fatto è avvenuto per altri prodotti).
In una prospettiva operativa, l'ufficio avrebbe potuto accettare le varie spedizioni, inviate a quel destinatario e a quell'indirizzo, caricando ciascuna di esse spedizioni del prezzo di 3 euro dovuto per il servizio di trattenere in temporanea giacenza l'articolo.
L'ufficio recapiti afferma che l'ufficio principale (quello del fermoposta) non ha accettato la spedizione perché carente della dicitura "FERMOPOSTA" prevista, mentre l'ufficio principale (del fermoposta) sostiene che la spedizione non è stata consegnata perché l'indirizzo è stato considerato errato, in assenza della dicitura "FERMOPOSTA": il risultato non cambia, e la merce non è stata consegnata all'indirizzo dell'ufficio postale, né è stata poi a me consegnata.
Che posso fare per correggere operativamente questa procedura a mio parere impropria?
Grazie

Consulenza legale i 15/02/2017
Purtroppo non v’è alcun modo di “correggere” la procedura seguita dagli uffici postali, poiché le regole del servizio sono predeterminate.

Correttamente, sotto questo profilo, ha risposto il responsabile dell’ufficio postale quando ha ipotizzato che le poche (solo 2/3 su 10) spedizioni andate a buon fine hanno raggiunto il destinatario finale solamente “per una svista”.

Il fermo posta è un servizio di Poste Italiane, che prevede l’indicazione tassativa sulla busta di questi elementi:
· nome e cognome o numero di un documento d'identità;
· dicitura "Fermoposta"
· Codice di Avviamento Postale
· esatta denominazione dell'ufficio postale che si è scelto per il ritiro.
In difetto della dicitura “fermoposta” che qualifica – agli occhi dell’Ufficio Postale – il tipo di servizio prescelto, la spedizione non può giungere regolarmente al destinatario finale perché l’indicazione dell’indirizzo al quale spedire il plico risulta, di fatto, inesatta (non c’è corrispondenza tra nome e cognome del destinatario ed indirizzo indicato sulla busta).

Si concorda sul fatto che – specialmente se vi siano stati dei precedenti – l’indicazione di un determinato indirizzo esattamente corrispondente a quello di un Ufficio Postale unitamente al nome di un certo soggetto, farebbe ragionevolmente pensare ad un servizio di fermo posta.
E’ per questo motivo che probabilmente, in passato, certe spedizioni sono state comunque accettate, nonostante il difetto della dicitura richiesta.

Tuttavia, il ragionamento di cui sopra non può darsi per scontato e rimane comunque irrilevante: legittimamente e con diligenza si comportano infatti i postini che non accettano la spedizione perché l’indirizzo è inesatto: essi si limitano ad applicare, né più né meno, le regole del servizio.

Di fatto potrebbero sempre controbattere ad ogni sua critica facendole presente che il primo a sbagliare è stato lei, omettendo la dicitura obbligatoria "fermoposta", senza la quale non v'è alcun obbligo in capo all'ufficio postale di trattenere la corrispondenza/pacchi presso di se per poi farne consegna al destinatario finale (in questo caso lei).

Davvero non c'è modo di poterla aiutare. E' un caso semplice, dove la ragione sta dalla parte di Poste.
Ovviamente correggere la procedura non è possibile. Nel senso che la procedura è decisa da Poste e dai suoi regolamenti interni e nessun cliente ha la possibilità di interferire con le regolamentazioni in essere e con le regole procedurali previste per i servizi/prodotti postali.


Luciano F.M. chiede
mercoledì 08/02/2017 - Lazio
“CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.

NEL CASO IN CUI IL PROMITTENTE VENDITORE VOLESSE ESERCITARE L'AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE E CONTESTUALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI, IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E' CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' ?”
Consulenza legale i 15/02/2017
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 132/2014 “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo (…)”.

Il successivo articolo 3 stabilisce in quali casi il procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di improcedibilità di una domanda giudiziale: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

La norma, come si vede, specifica che si deve ricorrere alla negoziazione assistita qualora non si rientri in una delle ipotesi di cui all’art. 5 del decreto n. 28/2010, ovvero in un’ipotesi di mediazione obbligatoria.
La mediazione obbligatoria è, come la negoziazione assistita, un procedimento alternativo e/o preliminare al giudizio, nel corso del quale le parti, non necessariamente assistite da un avvocato, si fanno guidare da un terzo soggetto – mediatore – al fine di individuare una soluzione condivisa della controversia.
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.

La materia dei diritti reali, nello specifico, è molto ampia, pertanto non sempre è agevole stabilire quali controversie rientrino e quali no nella previsione normativa di cui sopra.
In ogni caso, è certo che richiedano la mediazione obbligatoria quelle relative ai contratti di compravendita di beni mobili o immobili quando l’oggetto della controversia è il diritto reale trasferito con il contratto stesso: ad esempio, le azioni per richiedere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, le azioni di annullamento, di nullità o di risoluzione del contratto di vendita;

Com’è evidente, il caso di specie – riguardando una compravendita immobiliare e precisamente la risoluzione del contratto con relativa richiesta di risarcimento danni - rientra pacificamente nel campo di applicazione della norma, cosicché sarà necessario, prima di intraprendere un’azione giudiziale, esperire una procedura di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Sante P. chiede
venerdì 21/08/2015 - Veneto
“Nel 2004 mi sono recato da un avvocato per tutelarmi contro due miei condomini che stavano eseguendo illegittimamente dei lavori all'interno del porticato comune. Documentazione prodotta all'avvocato: copia della suddetta denuncia e atto di compravendita del proprio appartamento. Il sottoscritto informava l’avvocato che detto atto gli era stato rilasciato dal notaio in data xx.xx.1966, ed era ancora privo degli allegati, benché citati in calce, allegati rimasti pertanto ancora sconosciuti al sottoscritto per non averli richiesti in visione nemmeno il giorno della stipula. L’avvocato accettava la richiesta di patrocinio. A suo parere l’occupazione del porticato da parte dei due condomini era illegittima perché, da quanto si capiva dall’atto, mancava sia la volontà dell’assemblea sia un titolo contrario che superasse la comunione condominiale del porticato. A suo parere inoltre era necessario intentare due cause distinte, una per ciascuno dei due condomini. Il sottoscritto, pur manifestando una certa sorpresa, accettava, così come accettava l’accordo sulla parcella: E. 3500 + spese e tasse per ciascuna causa. (Sono state pagate entrambe anche se una causa non è arrivata a sentenza).
Nel corso della causa che è arrivata a sentenza subentrava la cooperativa come parte civile. E già, dalla lettura delle memorie della parti avverse, il sottoscritto si avvedeva che la difesa dei convenuti si basava sulla dimostrazione che le parti di porticato erano state assegnate e vendute dalla cooperativa con un regolare atto di vendita.
Nel 2010, il sottoscritto ne chiedeva conto all’avvocato, pregandolo di mostrargli con quale documentazione aveva perorato i suoi interventi in tribunale. L’avvocato gli mostrava due documenti. Il primo era una copia conforme all’originale dell’atto di vendita del sottoscritto, completa di tre allegati, inseriti tra le pagine interne, rilasciata dal notaio in data 31 luglio 2009; l’altro una copia non conforme all’originale, risalente al 1966, di cui non si capisce la provenienza e l’attendibilità. Tra gli allegati era presente un verbale datato 7 maggio 1966, da cui si poteva intendere che la vendita del portico era stata presa su decisione assembleare,
Il sottoscritto confermava all’avvocato di non aver mai visto quegli allegati che, a prima vista, gli sembravano regolari. L’avvocato tuttavia continuava ad affermare che, ai fini della causa, gli allegati non cambiavano nulla in quanto non potevano ritenersi ‘titolo contrario’ valido per superare la comunione del porticato.
Le sentenze che seguirono, sia di primo grado (2012) che di appello (2013), furono entrambe negative.
Il sottoscritto insomma contesta all’avvocato non tanto l’esito negativo del processo, quanto di non averlo messo, più di una volta, nella possibilità di poter decidere consapevolmente e serenamente sulle scelte da fare, sia sulla base di una conoscenza completa della documentazione inerente ai fatti, sia su quella di una valutazione ponderata di tutti gli elementi favorevoli e contrari della situazione che via via si poteva creare. Come avere giustizia?”
Consulenza legale i 27/08/2015
Nel caso di specie, un avvocato ha consigliato al proprio cliente di intraprendere una causa contro terzi sulla base di una documentazione incompleta, tanto che la causa è stata persa poiché, nel corso della stessa, è emersa la verità (i due condomini avevano in effetti il diritto di proprietà sul porticato e le loro opere erano quindi legittime).

L'avvocato risponde civilmente, in questo caso, della sua negligenza professionale? E', cioè, tenuto a risarcire i danni al cliente?

La responsabilità civile dell'avvocato può essere ricondotta alla sfera contrattuale, essendo collegata all'inadempimento del mandato professionale (v. artt. 1176 e 2236 c.c.).

La Corte di Cassazione, inquadrando la materia in quella più ampia del contratto d'opera intellettuale, ha statuito che "ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (tra le altre, vedi Cass. n. 22026/2004, 10966/2004, 21894/2004, 6967/2006, 9917/2010).
In altre parole, la Suprema Corte ritiene necessario verificare, secondo un giudizio probabilistico, se la condotta alternativa - e diligente - del professionista avrebbe potuto effettivamente determinare un vantaggio per il cliente.

Si deve, poi, sottolineare anche che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità è generalmente esclusa quando l’errore professionale riguardi le c.d. "attività discrezionali", cioè l'interpretazione delle leggi, le scelte processuali, etc., a meno che esse ledano l’interesse concreto del cliente. Si è sostenuto che, nello scegliere tra differenti opzioni processuali, il legale sia tenuto ad eleggere quella che realizzi concretamente gli interessi del proprio assistito, integrando, altrimenti, un'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti nei suoi confronti (Cass. n. 17506/2010).

Nel caso in esame, per quanto concerne l'inadempimento, cioè il venir meno alla diligenza professionale, esso appare sussistente, se è vero che l'avvocato ha chiesto al notaio la copia completa dell'atto di compravendita corredato dagli allegati solo nel 2009, cioè ben 5 anni dopo l'inizio della causa intrapresa sulla base di una documentazione effettivamente incompleta!

Tuttavia, come sostenuto dalla giurisprudenza, l'inadempimento non è sufficiente perché il cliente possa formulare una richiesta di risarcimento del danno. E allora, è necessario comprendere se, nel caso di specie, l'omessa analisi della documentazione completa prima dell'inizio della causa possa aver determinato con un certa ed elevata probabilità l'esito infausto del processo. Che l'omissione della considerazione di tali documenti possa aver in effetti inciso sull'esito della causa non può dirsi senza aver analizzato a fondo tutti gli atti del processo, e tale accertamento esula quindi da questa sede.
Si può comunque osservare che la mancanza di documenti fondamentali, che secondo diligenza sarebbero stati da reperire assolutamente prima di notificare l'atto di citazione alla controparte, ha contribuito all'errata impostazione della causa, che, così come proposta al giudice adito ("i condomini non possono effettuare lavori nel portico perché esso è condominiale e non di proprietà esclusiva") era evidentemente da rigettarsi. Casomai, con una documentazione completa, l'avvocato avrebbe potuto avvedersi che esisteva un verbale di assemblea che autorizzava la vendita del portico ai due condomini e contestarne la fondatezza, basando la causa su presupposti totalmente differenti.

In conclusione, si ravvisa nella situazione descritta nel quesito una responsabilità dell'avvocato e si consiglia di approfondire con un legale l'opportunità di intraprendere una causa per il risarcimento del danno, analizzando con cura e previamente se possa dirsi che l'esito negativo della causa sia da ricollegarsi con alta probabilità alle negligenze del professionista. Non si dimentichi che è il cliente - che assume di aver subito un danno - a dover fornire gli elementi di prova in ordine al fondamento dell'azione proposta.

Dal punto di vista deontologico, appare piuttosto chiaro che sia stato leso il rapporto di fiducia che sta alla base della relazione tra l’avvocato e il cliente: l'avvocato appare essere venuto meno al dovere di informazione che ha nei confronti del cliente ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 27 del Codice Deontologico Forense. Il legale deve spiegare chiaramente al proprio assistito, che normalmente non possiede cognizioni tecnico-giuridiche, né ha piena consapevolezza delle scelte che possono essere prese in un giudizio e delle relative conseguenze, le caratteristiche e l’importanza dell’incarico, le attività da espletare, le iniziative da intraprendere, le ipotesi di soluzione, i tempi e i rischi connessi ad un processo, oltre agli oneri ipotizzabili e ai costi della prestazione, in modo da consentirgli di decidere se portare avanti o meno l'azione giudiziaria.
Quando viene meno a questo dovere, l'avvocato risulta passibile di una sanzione disciplinare, che può essere comminata solo dal suo Ordine di appartenenza. Il cliente non può far altro che segnalare all'Ordine la condotta dell'avvocato, chiedendo che l'organo preposto individui eventuali profili di responsabilità e commini l'adeguata sanzione (avvertimento, censura, sospensione, radiazione).

Giuseppe chiede
venerdì 20/04/2012 - Sicilia
“Buongiorno. Mia suocera, deceduta 6 anni fa, aveva stipulato un prestito personale con una Società Finanziaria la quale ha oggi comunicato ad un dei miei cognati un debito ammontante a circa 700 euro. Purtroppo non si trova più la copia del contratto all'epoca sottoscritto dalla de cuius e pertanto non abbiamo, al momento, supporti cartacei che possano giustificare un rifiuto da parte degli eredi (3). I quesiti sono tre:

1) i tre figli possono essere chiamati in causa pur non avendo sottoscritto ed avallato il contratto stipulato autonomamente dalla loro madre?

2) può la Società Finanziaria CHIEDERE DOPO 6 ANNI il pagamento di quanto eventualmente dovuto, gravato da interessi debitori e moratori?

3) il presunto debito non andrebbe classificato INESIGIBILE e pertanto riferito alle poste passive della Finanziaria?

Ringrazio anticipatamente per la Vostra risposta.

Giuseppe Giudice”
Consulenza legale i 20/04/2012

Nel nostro ordinamento è previsto che con la morte di un soggetto i diritti patrimoniali di cui era titolare in vita, eccetto quelli che si estinguono perché legati strettamente alla persona, vengano trasmessi ad altri soggetti. Cosicché, con l'accettazione dell'eredità passano nell'erede i crediti e i debiti del defunto.

Se l'accettazione avviene puramente e semplicemente, si crea una confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del defunto, che fa sorgere per l'erede l'obbligo di rispondere personalmente dei debiti ereditari oltre l'ammontare dell'utile ereditario.

Diversamente, se l'erede accetta l'eredità con beneficio di inventario non si determina la confusione dei due patrimoni di cui sopra ed egli non risponde personalmente dei debiti ereditari oltre l'ammontare dell'utile ereditario.

Infine, è opportuno precisare che ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta.

Nel caso prospettato il debito contratto dalla defunta si è trasmesso agli eredi, i quali saranno tenuti ad onorarlo, se hanno accettato puramente e semplicemente, anche con i loro beni personali qualora l'ammontare del debito superi l'attivo ereditario. Se invece hanno accettato con beneficio d'inventario, risponderanno entro i limiti di quanto avevano ricevuto dall'eredità.

Il diritto di credito vantato dalla Società Finanziaria si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, i quali decorrono dalla scadenza del debito, ovvero da quando il diritto ad ottenere il pagamento poteva essere esercitato.


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