(massima n. 1)
In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. (Nel caso di specie, in difetto di prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quale desumere, in termini di certezza o di elevata probabilitą e non di mera potenzialitą, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, č stata rigettata la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno da perdita di "chance" avanzata in relazione al comportamento omissvio di un professionista).