Cosa succede se il nostro bambino si fa male al parco giochi? In questo caso, la responsabilità è del genitore che doveva tenerlo d’occhio o del gestore del parco? E la conclusione cambia se l’ingresso al parco giochi era a pagamento?
Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 652 del 2015, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, un bambino, che si trovava all’interno di un parco giochi a pagamento assieme alla madre, decideva, di nascosto dalla madre, di provare la parete per arrampicata allestita nel parco stesso, cadendo, tuttavia, dalla medesima e procurandosi una brutta frattura dell’osso del femore, a seguito della quale si rendevano necessari due interventi chirurgici.
La madre, dunque, decideva di rivolgersi al Tribunale, al fine di veder accertata la responsabilità del gestore del parco in ordine all’incidente e chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal bambino, a seguito delle lesioni riportate. In particolare, secondo la madre, il gestore del parco rispondeva a titolo di “responsabilità contrattuale”, ai sensi dell’art. art. 1218 del c.c. codice civile, per inadempimento delle obbligazioni che derivano a seguito dell’acquisto del biglietto di ingresso.
Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla madre del bimbo, escludendo la sussistenza di profili di responsabilità in capo al gestore del parco.
Secondo il giudice, infatti, la responsabilità del sinistro doveva ricondursi esclusivamente alla madre, la quale aveva l’obbligo di vigilare sul figlio, indipendentemente dal fatto che fosse stato acquistato un biglietto di ingresso.
Infatti, sostiene il Tribunale, con l’acquisto del biglietto, l’acquirente ha il diritto di pretendere unicamente che le strutture all’interno del parco siano perfettamente funzionanti, ma il gestore del parco, non può certo assumere l’obbligo di vigilare su ogni singolo bambino, affinchè questo non si faccia male.
Pertanto, prosegue il giudice, gli adulti che accompagnano i bambini al parco, hanno un “dovere di vigilanza” nei confronti degli stessi, il quale “non viene meno in forza dell'obbligazione contrattuale che deriva dall'acquisto del biglietto di ingresso, con la conseguenza che il predetto dovere permane immutato e riguarda quindi, in considerazione della varia tipologia dei giochi, non solo il "come" vale a dire il modo in cui il bambino utilizza certi giochi ma anche il "se" il bambino possa essere in grado di utilizzare i singoli giochi senza correre rischi”.
In altri termini, ciò sta a significare che deve essere il genitore a provvedere alla sorveglianza del figlio, valutando come il medesimo si stia comportando e se sia in grado, per la sua età, si utilizzare determinate strutture all’interno del parco.
Il fatto che sia stato acquistato un biglietto di ingresso non può comportare un passaggio di tale dovere in capo al gestore dello stesso, il quale mantiene solo l’obbligo di garantire il corretto funzionamento delle strutture.
Infatti, se così non fosse, l’obbligazione del gestore del parco giochi sarebbe “del tutto squilibrata ed in alcun modo riconducibile all'obbligazione assunta con il pagamento del semplice biglietto di ingresso”
In conclusione, dunque, il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla madre ed esclude la sussistenza di profili di responsabilità in capo al gestore del parco giochi in cui si era verificato l’evento dannoso.