La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10516 del 28 aprile 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Trieste aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni subiti dal genitore e dal fratello di un minore, che era deceduto dopo essere rimasto incastrato nella porta del pullman adibito a trasporto scolastico.
Nello specifico, il minore, dopo essere rimasto incastrato nella porta del pullman, era stato “trascinato e successivamente travolto dallo stesso automezzo”.
Nello specifico, il Tribunale aveva ritenuto che anche il Ministero dell’Istruzione fosse responsabile (a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.) dell’evento dannoso, dal momento che l’insegnante del piccolo, “non seguendo attentamente l'ingresso del minore sul pullman, aveva indotto il conducente ad avviare la marcia rassicurandolo sulla circostanza che tutti gli scolari da trasportare fossero regolarmente saliti a bordo”.
La Corte d’appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado, con la conseguenza che il Ministero aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo la Corte d’appello, in particolare, il Ministero era stato correttamente ritenuto responsabile, in relazione al comportamento tenuto dall’insegnante della vittima, “che, nello svolgimento dei compiti di vigilanza esercitata sugli scolari fino al relativo ingresso sul pullman per il trasporto (…), era incorsa in evidenti difetti di diligenza e di attenzione”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal giudice d’appello, rigettando il ricorso proposto dal Ministero, in quanto infondato.
Precisava la Cassazione, infatti, che l’istituto scolastico e ciascun insegnante hanno dei precisi “doveri di protezione” nei confronti degli alunni che agli stessi vengono affidati.
Secondo la Cassazione, in particolare, tali doveri di protezione devono essere individuati e commisurati in relazione all'interesse “che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sè stesso fintantochè, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all'istituzione scolastica nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia”.
Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava che i doveri di protezione in questione ricomprendevano “anche il dovere di non perdere la vigilanza dei minori”, fintanto che il Comune non ne avesse “in concreto e di fatto assunto il controllo”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto sussistente la responsabilità del Ministero dell’Istruzione e dell’insegnante della vittima, che non avevano assolto “il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni fintanto che il conducente dello scuolabus non avesse in concreto e di fatto assunto compiutamente la propria successiva posizione di garanzia sui minori”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Ministero, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.