(massima n. 1)
La cosiddetta responsabilitą "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilitą contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, č configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attivitą cosģ espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attivitą svolta dal danneggiante, tanto pił ove il fondamento normativo della responsabilitą si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformitą dell'ordinamento giuridico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2015).