Perimento dell'opera. Deterioramento della materia
Per spiegare il primo comma occorre anzitutto porre mente a ciò che è stato dedotto in contratto e che cosa quindi si deve intendere per « opera » che possa interamente perire. Se l'opera consta di una materia speciale, alle quali le parti dettero particolare ed esclusiva importanza, in modo da dedurla come elemento principale del contratto, ben si intende che la sua perdita annulla la convenzione, con le conseguenze delineate nell'articolo in esame; ma se, per converso, come generalmente accade, l'opera è formata da materiale comune, e facilmente reperibile non vi è luogo a perdita, ma tutt'al più all'obbligo da parte dell'appaltatore di rifare il lavoro e consegnare, sia pure in ritardo, l'opera appaltata. Per chiarire con qualche esempio, diremo che quando si appalta un edificio, l'opera non può mai perire, perché se anche un caso di forza maggiore distrugge l'edificio, non ancora consegnato, il costruttore ha sempre modo o di recuperare il materiale o di sostituirlo nelle parti rese inutilizzabili. Il genere non perisce, secondo la vecchia massima romana, e quindi l'ipotesi adombrata dal codice, mentre non avrà applicazione nel caso di costruzione di edifici, la potrà avere in qualche caso sporadico di scarsa applicazione.
Si potrebbe tuttavia pensare al perimento totale della cosa nell'ipotesi di un evento straordinario, come un terremoto; ma in questo caso il perimento della cosa si accompagna ad altre circostanze e la soluzione esce fuori del quadro che stiamo trattando.
Più larga applicazione avrà invece il deterioramento della materia ed in proposito notiamo che il codice, non potendo per i contratti privati applicare la minuta regolamentazione che esiste nei pubblici appalti, dice senz'altro che il deterioramento è a carico dell'assuntore.
Tanto nell'uno che nell'altro caso l'evento dannoso deve avvenire prima che sia avvenuta la consegna e prima che il committente sia in mora a riceverla. È da tener presente e da distinguere se sia avvenuta la consegna definitiva o se invece siamo in presenza di una consegna provvisoria. Nella prima ipotesi l'evento fortuito ricade a carico del committente, salvo che esso non sia accompagnato da altre cause (es. vizio occulto) che proprio l'evento fa scoprire, perché allora occorrerà procedere all'indagine di responsabilità e dei conseguenti provvedimenti.
Se invece siamo in presenza di una consegna provvisoria e l'appaltatore deve rispondere per un certo periodo di tempo, come garanzia di funzionamento, l'evento dannoso sarà a carico dell'assuntore perché egli non è ancora liberato dai suoi obblighi. Anche in questo caso però occorre esaminare se l'evento non sia stato reso più grave da coloro che hanno in consegna l'opera provvisoria, o se non sia stato addirittura da loro provocato, perché allora si va da una attenuazione ad un esonero di responsabilità dell'assuntore.
Materia fornita dal committente
Il 2°comma dell'art. 1673 rovescia le posizioni e pone a carico del committente il perimento e il deterioramento dell'opera per quanto concerne la materia da lui fornita lasciando il resto a carico dell'appaltatore.
Il progetto ministeriale del 1940 al corrispondente art. 659, intendeva precisare che il committente era esente dal pagamento del lavoro prestato dall'assuntore se la perdita o il deterioramento fossero avvenuti prima della consegna o prima che il committente fosse in mora a ricevere l'opera.
La questione più importante che si riannoda alle esaminate disposizioni è quella di sapere se l'assuntore sia esente da colpa, ed è tutta questione di fatto e di prove. Naturalmente un evento grandioso, come un'alluvione, non richiede la prova generica del caso fortuito, ma quella specifica intesa a dimostrare che l'assuntore non poteva essere in grado di provvedere ovvero che usò tutti gli accorgimenti per prevenire o attenuare il danno; ma, all'infuori di questa ipotesi che puo sembrare remota od eccezionale perché in genere opere che debbono resistere ad un'alluvione si eseguono con materiale fornito dall'impresa, vi sono tanti casi spiccioli, per i quali bisogna fornire la prova della non responsabilità e fra questi accenniamo al caso di furto, per il quale si profila l'esame della custodia effettuata dall'appaltatore. Se la custodia è stata quella media del buon padre di famiglia, l'assuntore è esente da responsabilità, ma questa può sorgere se pur avendo dato disposizioni precise, egli non è stato o è stato male obbedito dai suoi dipendenti. Entriamo in altro campo e ci fermiamo a questi soli accenni, dai quali comunque emerge che le indagini e le prove sono tutte di fatto.