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Articolo 1673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Perimento o deterioramento della cosa

Dispositivo dell'art. 1673 Codice Civile

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora [1207] a verificarla [1655], il perimento o il deterioramento č a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [1658].

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.

Ratio Legis

La norma ripartisce tra le parti il rischio nell'ipotesi in cui l'opera perisca o si deteriori una volta ultimata ma prima che sia accettata dal committente o che questi sia in mora nella sua verifica. La regola che viene applicata è quella che si esprime nel principio res perit domino (1465 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1673 Codice Civile

Perimento dell'opera. Deterioramento della materia

Per spiegare il primo comma occorre anzitutto porre mente a ciò che è stato dedotto in contratto e che cosa quindi si deve intendere per « opera » che possa interamente perire. Se l'opera consta di una materia speciale, alle quali le parti dettero particolare ed esclusiva importanza, in modo da dedurla come elemento principale del contratto, ben si intende che la sua perdita annulla la convenzione, con le conseguenze delineate nell'articolo in esame; ma se, per converso, come generalmente accade, l'opera è formata da materiale comune, e facilmente reperibile non vi è luogo a perdita, ma tutt'al più all'obbligo da parte dell'appaltatore di rifare il lavoro e consegnare, sia pure in ritardo, l'opera appaltata. Per chiarire con qualche esempio, diremo che quando si appalta un edificio, l'opera non può mai perire, perché se anche un caso di forza maggiore distrugge l'edificio, non ancora consegnato, il costruttore ha sempre modo o di recuperare il materiale o di sostituirlo nelle parti rese inutilizzabili. Il genere non perisce, secondo la vecchia massima romana, e quindi l'ipotesi adombrata dal codice, mentre non avrà applicazione nel caso di costruzione di edifici, la potrà avere in qualche caso sporadico di scarsa applicazione.

Si potrebbe tuttavia pensare al perimento totale della cosa nell'ipotesi di un evento straordinario, come un terremoto; ma in questo caso il perimento della cosa si accompagna ad altre circostanze e la soluzione esce fuori del quadro che stiamo trattando.

Più larga applicazione avrà invece il deterioramento della materia ed in proposito notiamo che il codice, non potendo per i contratti privati applicare la minuta regolamentazione che esiste nei pubblici appalti, dice senz'altro che il deterioramento è a carico dell'assuntore.
Tanto nell'uno che nell'altro caso l'evento dannoso deve avvenire prima che sia avvenuta la consegna e prima che il committente sia in mora a riceverla. È da tener presente e da distinguere se sia avvenuta la consegna definitiva o se invece siamo in presenza di una consegna provvisoria. Nella prima ipotesi l'evento fortuito ricade a carico del committente, salvo che esso non sia accompagnato da altre cause (es. vizio occulto) che proprio l'evento fa scoprire, perché allora occorrerà procedere all'indagine di responsabilità e dei conseguenti provvedimenti.
Se invece siamo in presenza di una consegna provvisoria e l'appaltatore deve rispondere per un certo periodo di tempo, come garanzia di funzionamento, l'evento dannoso sarà a carico dell'assuntore perché egli non è ancora liberato dai suoi obblighi. Anche in questo caso però occorre esaminare se l'evento non sia stato reso più grave da coloro che hanno in consegna l'opera provvisoria, o se non sia stato addirittura da loro provocato, perché allora si va da una attenuazione ad un esonero di responsabilità dell'assuntore.


Materia fornita dal committente

Il 2°comma dell'art. 1673 rovescia le posizioni e pone a carico del committente il perimento e il deterioramento dell'opera per quanto concerne la materia da lui fornita lasciando il resto a carico dell'appaltatore.
Il progetto ministeriale del 1940 al corrispondente art. 659, intendeva precisare che il committente era esente dal pagamento del lavoro prestato dall'assuntore se la perdita o il deterioramento fossero avvenuti prima della consegna o prima che il committente fosse in mora a ricevere l'opera.
La questione più importante che si riannoda alle esaminate disposizioni è quella di sapere se l'assuntore sia esente da colpa, ed è tutta questione di fatto e di prove. Naturalmente un evento grandioso, come un'alluvione, non richiede la prova generica del caso fortuito, ma quella specifica intesa a dimostrare che l'assuntore non poteva essere in grado di provvedere ovvero che usò tutti gli accorgimenti per prevenire o attenuare il danno; ma, all'infuori di questa ipotesi che puo sembrare remota od eccezionale perché in genere opere che debbono resistere ad un'alluvione si eseguono con materiale fornito dall'impresa, vi sono tanti casi spiccioli, per i quali bisogna fornire la prova della non responsabilità e fra questi accenniamo al caso di furto, per il quale si profila l'esame della custodia effettuata dall'appaltatore. Se la custodia è stata quella media del buon padre di famiglia, l'assuntore è esente da responsabilità, ma questa può sorgere se pur avendo dato disposizioni precise, egli non è stato o è stato male obbedito dai suoi dipendenti. Entriamo in altro campo e ci fermiamo a questi soli accenni, dai quali comunque emerge che le indagini e le prove sono tutte di fatto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

483 La disposizione dell'art. 520 del progetto del 1936, che riassume le disposizioni degli articoli 1635, 1636, 1637 del codice, è rimasta immutata (art. 548).
Ma la disposizione da me proposta si limita a regolare il problema della ripartizione dei rischi fortuiti, senza accennare alla responsabilità nel caso di colpa di una delle parti, la quale discende dai principi generali e non aveva bisogno di alcuna ulteriore specificazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

705 Per il resto la disciplina dell'appalto non presenta novità degne di rilievo, nè in relazione al diritto di recesso dal contratto da parte del committente (art. 1671 del c.c.), nè in ordine al problema della ripartizione dei rischi (art. 1673 del c.c.), nè infine in ordine alle conseguenze dello scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore (art. 1674 del c.c. e art. 1675 del c.c.). E' però opportuno avvertire che, in coerenza al fatto che da parte dell'appaltatore vi è un'organizzazione ad impresa la quale fa pensare che normalmente non entrano nella considerazione contrattuale le qualità personali dell'appaltatore stesso, la morte di questo non scioglie automaticamente il contratto di appalto, salvo nel caso in cui la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto, e salvo il diritto di recesso da parte del committente nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera (art. 1674 del c.c.).

Massime relative all'art. 1673 Codice Civile

Cass. civ. n. 4707/1977

In tema di appalto, i principi dettati dall'art. 1673 c.c., con riguardo alla ripartizione dei rischi per il caso di perimento o deterioramento dell'opera prima dell'accettazione, postulano che detti eventi siano dovuti a causa non imputabile ad alcuna delle parti, e, pertanto, non sono invocabili dal committente, al fine di ottenere una riduzione del corrispettivo per fatti a lui stesso ascrivibili. 

Cass. civ. n. 1575/1976

Il principio, secondo il quale nell'ipotesi di perimento della cosa per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il perimento stesso č a carico dell'appaltatore (art. 1673 c.c.), opera, a maggior ragione, nell'ipotesi che il perimento sia proprio a lui, in tutto o in parte, imputabile, senza che possa aver rilievo la circostanza che il perimento sia stato solo parziale. 

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