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Se nostro figlio cade mentre è a scuola chi è responsabile dei danni?

Famiglia - -
Se nostro figlio cade mentre è a scuola chi è responsabile dei danni?
Cosa succede se nostro figlio/a, mentre è a scuola, cade e si procura delle lesioni? In questo caso, la scuola può ritenersi responsabile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20475 del 12 ottobre 2015, è intervenuta in merito a questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni in proposito.

Nel caso esaminato dalla Corte, due genitori avevano agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, al fine di ottenere la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore in occasione di una caduta intervenuta mentre era a scuola e a seguito della quale si era procurata delle ferite.

La domanda dei genitori veniva rigettata in primo grado, mentre la Corte d’Appello, intervenuta nel secondo grado di giudizio, riteneva di aderire alle argomentazioni svolte dai genitori, riformando la sentenza del Tribunale e condannando il Ministero al risarcimento.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione riteneva di dover confermare la sentenza resa dalla Corte d’Appello.

In particolare, il Ministero, in sede di ricorso per Cassazione, aveva osservato come la scuola non abbia l’obbligo di “evitare il verificarsi di qualsiasi evento lesivo”, in quanto la stessa è semplicemente tenuta a “svolgere una attività di custodia e di sorveglianza”.

Secondo la Cassazione, tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva del tutto correttamente precisato come “alla constatazione della mancata ricostruzione della causa e delle modalità dell'incidente segue necessariamente il rilievo che l’Amministrazione scolastica non ha ottemperato all'onere, posto a proprio carico, di dimostrare che il danno è stato determinato da un evento non imputabile né alla scuola né all'insegnante. E poiché è invece pacifico che la caduta è avvenuta a scuola (e durante l'orario scolastico) ne consegue, ex art. 1218 c.c. la responsabilità dell’Amministrazione scolastica”.

In proposito, è opportuno ricordare che l’art. 1218 codice civile prevede espressamente la responsabilità del debitore “che non esegue esattamente la prestazione dovuta”, rappresentata, in questo caso, dall’obbligo di custodia e di sorveglianza in capo all’amministrazione scolastica.

Dunque, secondo la Cassazione, “la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto già più volte fissato da questa Corte: con sentenza n. 8067 del 2007 si è affermato che in tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità extracontrattuale posta dal secondo comma dell'art. 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'ara 1218 cod. civ. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non importabile all'obbligato".

In altri termini, la scuola doveva ritenersi responsabile, in quanto la stessa non era riuscita a fornire la prova che il danno alla bimba fosse stato causato da un fattore “non imputabile all’obbligato.

Infatti, ai sensi dell’art. 1218 codice civile, è proprio il debitore a dover fornire la prova che l’inadempimento non è a lui imputabile, mentre il creditore è tenuto solo a provare l’inadempimento e l’eventuale danno subito.

Peraltro, la Corte osserva come la Cassazione, con la sentenza n. 3081 del 2015 abbia specificato, in un caso simile , che “presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori”.


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