(massima n. 1)
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell’azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione").