(massima n. 1)
La responsabilitā civile - contrattuale, cosė come aquiliana - č improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale da inadempimento dell'obbligazione professionale di progettazione e costruzione di un impianto di riscaldamento destinato a uno stabilimento industriale con riferimento ai costi necessari all'integrale smantellamento e rifacimento di quello preesistente, senza scomputare le spese che la societā committente avrebbe comunque dovuto sostenere per procurarsi un impianto confacente alle caratteristiche dello stabilimento medesimo).