(massima n. 1)
Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attivitā da svolgere, tutte quelle attivitā ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore č tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacitā tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare".