(massima n. 1)
Il medico č tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta si sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adeguatamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciō vuol dire che, lā dove il paziente alleghi la violazione delle "leges artis" da parte del medico, ha altresė l'onere di provare che da tale inadempimento č derivato un peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile; lā dove, per contro, alleghi la violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico, ha l'onere di provare che, ove l'informazione fosse stata fornita, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria formulata dai genitori di un minore nato con alcune patologie congenite, dopo che la madre si era sottoposta ad un intervento di sterilizzazione, non ritenendo provato il difetto d'informazione della paziente in ordine alle possibilitā alternative all'intervento e alle probabilitā di gravidanze indesiderate).