(massima n. 1)
In tema di responsabilitą contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilitą medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), č onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalitą, secondo il criterio del "pił probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilitą della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento č stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilitą all'agente.