Il
Tribunale di Lodi, con
sentenza n. 90 del 21 gennaio 2019, ha dovuto affrontare il caso di una pittrice la quale, dopo aver consegnato i suoi dipinti ad un esperto d’arte per un’esposizione che si sarebbe tenuta da lì a poco, si è vista poi danneggiata dallo smarrimento delle due opere, lasciate incustodite dal gallerista alla fine della manifestazione.
Il risarcimento del
danno richiesto dall’artista comprendeva sia il valore dei quadri in quanto tali, sia il
danno da perdita di chance, tenuto conto che la pittrice veniva privata di un auspicabile spazio di visibilità artistica, nonché della possibilità di un futuro guadagno derivante dalle ulteriori esposizioni dei quadri.
A tal riguardo, i giudici hanno affermato che il gallerista è titolare di un effettivo potere di controllo sulle opere a lui consegnate, poiché la detenzione delle stesse è un obbligo strettamente collegato allo svolgimento della propria attività professionale.
Nonostante il gallerista abbia tentato di affermare che la consegna dei quadri era avvenuta sulla base di un mero rapporto di cortesia, i giudici non esitano, invece, ad inquadrare tale vicenda come un contratto di deposito gratuito, escludendo che la cessione sia avvenuta per mero spirito di amicizia.
Ai fini della costituzione di una valida responsabilità del
depositario, non è necessario, infatti, che questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna della cosa, non accompagnata da manifestazioni di volontà che escludano la c.d. “responsabilità
ex recepto”, ovvero la responsabilità oggettiva per
inadempimento dell’obbligazione di cose in custodia.
Non rilevano nemmeno, a detta del Tribunale, le prassi o le abitudini degli artisti di ritirare personalmente le proprie opere al termine dell’esposizione, poiché tale pratica non esime il gallerista dall’obbligo di custodirle per tutta la durata della mostra e anche nei momenti immediatamente successivi.
Il potere di controllo del mercante d’arte, come detto, è pieno ed effettivo.
L’unica prova liberatoria che può essere offerta dal gallerista è quella costituita dalla imprevedibilità dell’evento dello smarrimento, che si configuri come circostanza del tutto impensabile.
Affermano correttamente i giudici che “anche nell’ipotesi di deposito gratuito, il depositario per andare esente da responsabilità deve provare l’imprevedibilità o l’inevitabilità della perdita della cosa, ovvero l’estraneità della perdita stessa rispetto al comportamento tenuto nell’
esecuzione del contratto; a tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che il depositario non si libera della responsabilità
ex recepto provando di aver usato nella custodia della
res la
diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell’art. 1218 c.c. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile”.