Nel caso esaminato dalla Corte, due genitori avevano agito in giudizio contro la Società Autostrade, al fine di vedersi risarciti i danni subiti a causa del decesso del figlio, poichè la vittima, "a bordo del suo motociclo, era andato ad urtare un piantone del guardrail, divelto a causa di un precedente incidente, perdendo il controllo del mezzo".
La domanda era stata respinta in primo e secondo grado, con la conseguenza che i genitori avevano deciso di proporre ricorso in Cassazione.
Secondo i genitori, infatti, nel caso di specie, risultava violata "una serie di disposizioni regolamentari concernenti la costruzione e la manutenzione delle strutture di sicurezza autostradale".
Pertanto, la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe errato nell'affermare che "nonostante la deformazione, la funzione del guardrail di contenere la traiettoria del veicolo era stata assolta".
Secondo i ricorrenti, infatti, nessuna imprudenza poteva essere imputata alla condotta di guida della vittima, in quanto l'evento doveva considerarsi verificato "a seguito dell'urto contro il piantone, disarticolato dalla barriera metallica, che risultava divelta e ripiegata all'interno dello spartitraffico, praticamente inutilizzabile nella sua essenziale funzione di ridirezione e riposizionamento del mezzo".
Inoltre, secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe errato, altresì, nel non dare applicazione all'art. 1218 del c.c., non ritenendo accertata la responsabilità contrattuale della Società Autostrade, in assenza di prova circa la non imputabilità dell'inadempimento da parte della società medesima.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva ammissibile il ricorso proposto dai genitori della vittima, dal momento che tutti i motivi di ricorso tendevano "a conseguire dalla corte di legittimità una nuova valutazione degli elementi probatori emersi in atti e, dunque, un nuovo e diverso giudizi di merito sulla dedotta responsabilità della società autostrade", in violazione di quanto previsto dell'art. 360 del c.p.c..
Secondo la Cassazione, infatti, i giudici dei primi due gradi di giudizio avevano "accertato che la perdita di controllo del mezzo, da parte del motociclista è avvenuta prima ed a prescindere dall'impatto con il guardrail (la cui deformazione era segnalata è visibile)".
Tali valutazioni e accertamenti avevano, pertanto, del tutto correttamente, "fatto dedurre al giudice che la condotta della vittima ha avuto efficienza causale esclusiva ed autonoma nella produzione del sinistro, tale la vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode autostradale".
Pertanto, secondo la Corte, essendo gli accertamenti e le valutazioni effettuate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, "congruamente e logicamente motivati", i medesimi non erano censurabili in sede di giudizio di Cassazione.
Infatti, "l'esclusione di ogni nesso causale tra lo stato della barriera ed il sinistro risolve ogni questione, sia riguardo ad un eventuale concorso colposo della società, sia riguardo alla prova in tema di responsabilità contrattuale".
Alla luce di quanto sopra, dunque, la Cassazione dichiarava inammissibilità del ricorso proposto, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.