(massima n. 3)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto. Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, è legittimo, purché il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione di detto criterio alla fattispecie e dando atto di non aver applicato i valori tabellari con mero automatismo. (Nella specie, relativa a giovane donna danneggiata da inadeguato intervento chirurgico per enucleazione di adenoma mammario, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno morale nella misura della metà del danno biologico, adottando la frazione più alta contemplata dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma).