Il debitore di una cosa di specie è liberato se la cosa perisce
Il debitore di una cosa di specie è tenuto ad adempiere una obbligazione avente ad oggetto la prestazione di una cosa ben determinata nella sua individualità: poiché il debitore deve consegnare esattamente la cosa di cui si tratta, sarà liberato se la prestazione diviene impossibile in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, secondo la regola generale ad impossibilia nemo tenetur.