(massima n. 1)
La responsabilitā del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attivitā professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non č sindacabile in sede di legittimitā, se correttamente motivato.