(massima n. 1)
La responsabilitā del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attivitā professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale č chiesto il risarcimento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un avvocato al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in nove milioni di lire, nei confronti di un cliente, relativamente alla detenzione di un mese e diciassette giorni da questi subita a seguito della mancata attivazione della procedura inerente alla rimessione in termini per propone gravame).