Perimento della cosa per colpa del comodatario
Il perimento della cosa dovuta esclusivamente all'uso per cui venne comodata non è a carico del comodatario, ove non sia intervenuta colpa da parte sua. La regola, che risale al diritto romano, e che è incontestata anche nel nostro diritto, non è stata codificata, essendosi ripetuta, nell'
art. 1807 del c.c., l' imperfetta formulazione dell'abrogato art. 1812, che parla solo del
deterioramento e non della perdita.
Se invece il comodatario oltrepassa i limiti segnati alla concessione quanto al contenuto (abusando della cosa), o quanto alla sua durata (trattenendo la cosa stessa oltre il termine), e per ciò solo
in colpa. Deve, pertanto, rispondere del perimento e del deterioramento della cosa, da qualunque causa - anche fortuita - sia stata provocata, a meno che non dimostri che sarebbe perita o che sarebbe stata danneggiata ugualmente, se non ci fosse stato un uso arbitrario da parte sua. Il che non costituisce una deroga, ma un'applicazione dei principi (cfr. anche l'
art. 1221 del c.c.), poichè — mancando la prova che la cosa sarebbe perita o danneggiata ugualmente se il comodatario non fosse stato in colpa — è giocoforza logico concludere che sia stata quest' ultima — direttamente o indirettamente — a determinarla, per cui ne deve rispondere, dato il nesso causale fra la colpa stessa e l'evento dannoso.
Perimento per fortuito che poteva essere evitato
Lo stesso in sostanza può dirsi se la cosa sia perita per un
fortuito, a cui il comodatario poteva salvarla, sostituendola con la cosa propria o se, nell'alternativa di salvarne una, ha preferito la propria a quella comodata.
Anche qui è facile risalire alle fonti, ed anche qui non è difficile dimostrare come non ci sia niente di eccezionale. La diligenza del buon padre di famiglia, infatti, impone di avere cura della cosa affidata, anche se comporta un sacrificio della cosa propria.
Pertanto, lasciar perire (o danneggiare) la prima per salvare la seconda, e comunque preferire questa a quella, costituisce, se non dolo o quasi dolo, come pure è stato talora ritenuto, certamente colpa, per non avere il comodatario evitato ciò che poteva e doveva evitare.