In particolare, se subiamo un intervento chirurgico che si rivela del tutto inutile, nonostante lo stesso sia stato correttamente eseguito, abbiamo diritto ad essere risarciti (artt. 1218, 1223, 1226, 2043 e 2049 cod. civ.)?
Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, sembrerebbe proprio di sì.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una paziente aveva agito in giudizio nei confronti di una casa di cura, chiedendo che la stessa fosse condannata a risarcirgli i danni subiti a seguito di un intervento chirurgico alla spalla, in quanto, dopo l’intervento, la spalla stava peggio di prima.
La domanda era stata rigettata dal Tribunale di Avellino, con una sentenza che aveva trovato conferma anche in sede di appello.
Di conseguenza, la paziente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione l’esito dell’intervento chirurgico, il quale avrebbe dovuto senz'altro provare l'inadempimento del medico, che non aveva diligentemente eseguito la propria prestazione (art. 1176 cod. civ.), e la conseguente risoluzione del contratto.
Evidenziava la ricorrente, inoltre, che al danno strettamente fisico, andava aggiunto anche il danno psichico da lei subito, a causa della “delusione provata per l'intervento subito, privo di efficacia”.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla paziente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello non aveva correttamente applicato i principi in materia di responsabilità sanitaria.
Precisava la Corte, in particolare, che, nel corso dei precedenti gradi di giudizio era stato accertato che anche se l’intervento era stato eseguito correttamente, lo stesso non era risultato adeguato alle condizioni cliniche della paziente, la quale avrebbe dovuto essere sottoporta ad un trattamento di riabilitazione della spalla, in preparazione dell’intervento chirurgico.
Non solo, nel caso di specie, alla paziente non era nemmeno stata prescritta la terapia riabilitativa dopo l’intervento, che era, allo stesso modo, necessaria per il successo dell’intervento stesso.
Ebbene, secondo la Cassazione, proprio a causa di queste due mancanze da parte dei medici che si erano occupate della paziente, l’esecuzione dell’intervento chirurgico era risultata del tutto inutile, sebbene, dal punto di vista tecnico, il medesimo fosse stato correttamente eseguito.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla paziente, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.