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Articolo 1787 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Responsabilità dei magazzini generali

Dispositivo dell'art. 1787 Codice Civile

I magazzini generali(1) sono responsabili della conservazione delle merci depositate(2), a meno che si provi che la perdita, il calo [1695] o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio(3).

Note

(1) L'attività dei magazzini generali è soggetta, per la funzione pubblica che essi svolgono, all'approvazione del ministero dell'industria. Analoga funzione è svolta dai depositi franchi, nei quali vengono custodite temporaneamente merci non imposte e non tassate.
(2) Se il deposito ha ad oggetto cose fungibili non si tratta, comunque, di deposito irregolare (1782 c.c.) perché il depositario non acquista la proprietà dei beni ed il diritto di utilizzarli. Si può avere anche deposito c.d. alla rinfusa se i beni depositati, fungibili, si confondono con gli altri: in tal caso si forma una comunione (1100 c.c.) su di essi ed il depositante ha diritto solo alla restituzione del tantundem eiusdem generis.
(3) La norma, quindi, prevede un regime di responsabilità più severo di quello previsto per il deposito in generale (1768 c.c.) ed analogo a quello dettato per il vettore di cose (1693 c.c.).

Ratio Legis

La responsabilità prevista dalla norma si spiega considerando che nei magazzini generali il deposito è esercitato professionalmente e svolgendo un servizio di interesse pubblico, cioè quello alla circolazione delle merci; inoltre, a differenza del comune contratto di deposito, si tratta di contratto oneroso (1767 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1787 Codice Civile

Natura giuridica del rapporto

Non può porsi in dubbio la natura giuridica di deposito del rapporto intercedente tra i magazzini generali ed i clienti relativamente alle merci introdotte. È vero che la responsabilità dell'esercente non coincide esattamente con quella del comune depositario, essendo determinata con una norma particolare, quella dell'art. 1787, che presenta innegabili analogie con quella relativa alla responsabilità dell'albergatore (art. 1784); ma la diversa configurazione e gradazione della responsabilità non esclude la permanenza del tipo negoziale. Essendo irrilevante in sede dogmatica la qualificazione di deposito accolta nell'intitolazione della Sez. II sull'albergatore, come nella Sez. III sui magazzini generali, la natura di deposito del rapporto relativo alle cose introdotte in albergo si è esclusa non, o non principalmente, sulla base della statuizione particolare sulla responsabilità, bensì attraverso l'esame delle caratteristiche strutturali e funzionali del rapporto stesso, decisamente divergenti da quelli che sono i caratteri tipici essenziali del deposito.
Nelle operazioni dei magazzini generali, invece, non si riscontra nessuno di tali caratteri differenziali, decisivi per far ritenere impropria la qualificazione legislativa: si hanno, qui, infatti, l'affidamento espresso delle merci ai magazzini; la detenzione da parte di questi durante il rapporto; l'esplicazione, contrattualmente dovuta, di una diretta attività di conservazione delle merci; e l'obbligo finale di restituzione. Che, in particolare, l'attività di conservazione e vigilanza sia oggetto di una prestazione dovuta, e non attività meramente interna e preparatoria tale da condurre alla configurazione dell'obbligo contrattuale come garanzia del risultato anziché come facere contrattuale, è dimostrato non solo dall'esistenza di norme, che stabiliscono le modalità della custodia ed implicano la rilevanza del modo di adempimento di essa, indipendentemente dal risultato finale, ma soprattutto dal rilievo che la custodia o conservazione delle merci è positivamente sancita come contenuto dell'obbligazione dell'esercente. L'art 1787 dichiara, infatti, i magazzini "responsabili della conservazione delle cose depositate", ond'è chiaro che l'attività di conservazione è il contenuto dell'obbligo contrattuale.

Una volta riconosciuto che l'obbligazione dei magazzini ha la stessa natura qualitativa di quella del comune depositario, e cioè obbligazione di custodia, non rileverebbe, contro la corrispondente qualificazione del contratto come deposito, l'eventuale diversità di estensione dell'obbligazione medesima. Pertanto tale qualificazione rimarrebbe ferma, anche se si ritenesse che la responsabilità dei magazzini generali abbia una latitudine minore di quella del comune depositario, non coprendo gli eventi dannosi qualunque ne sia la causa, ma lasciando fuori quelli dipendenti da cause intrinseche alle cose depositate. Una siffatta restrizione potrebbe apparire fondata sulla lettera dell'art. 1787, che, analogamente a quella dell'art. 1784 sul c. d. deposito in albergo, esime l'esercente da responsabilità quando la perdita o il deterioramento sia derivata dalla natura o dai vizi della cosa. Su tale base si è ritenuto, infatti, che l'albergatore non risponda di
tali eventi, anche se avrebbero potuto essere evitati mediante l'impiego di una attività diretta a prevenirli.
Tuttavia, malgrado l'identità letterale, è da ritenere che una uguale conclusione non debba accogliersi per il deposito nei magazzini generali, rispetto al quale da un canto difetta quella particolare situazione di fatto, che per il c.d. deposito in albergo legittima, accanto all'argomento letterale, la conclusione stessa; mentre, d'altro canto, è risaputo che proprio nella sicurezza offerta alle merci, la cui conservazione richiede per natura speciali cautele ed appropriati impianti tecnici, consiste uno dei vantaggi caratteristici del deposito nei magazzini generali, onde la conclusione di una responsabilità minore di quella derivante dal comune deposito contrasterebbe con le caratteristiche economiche e pratiche del rapporto in esame.
Quindi, anche per quanto concerne la latitudine dell'obbligo di custodia dei magazzini generali, si può rinviare senz'altro al commento riguardo la custodia del comune depositario (art. 1766).

Avendo così riconosciuto che la situazione di fatto e l'obbligazione dei magazzini generali coincidono con la fattispecie e con l'obbligazione di custodia ex deposito, le differenze della disciplina giuridica su punti particolari, quali risultano dagli articoli annotati e da alcune disposizioni della legge speciale, non possono modificare la qualificazione giuridica del contratto nel senso del deposito. E ne deriva l'applicabilità, in linea di principio, delle norme sul deposito in genere, contenute nella Sez. I, con le deroghe espressamente disposte, e con qualche adattamento alle particolari caratteristiche e modalità dell'operazione di deposito nei magazzini generali.


Responsabilità per le cose depositate

La particolarità più importante della disciplina del deposito nei magazzini generali è quella che concerne la responsabilità per le cose depositate. Consiste essenzialmente in ciò che, verificatosi l'evento dannoso, l'esercente non può liberarsi, secondo la regola generale sull'adempimento, applicabile anche al deposito in generale, provando l'impiego della diligenza dovuta, ma deve dare la dimostrazione specifica della causa dell'evento stesso, e questa causa deve rientrare tra quelle previste dall'art. 1787: caso fortuito, natura delle merci, vizi di esse o dell'imballaggio.


Contenuto della custodia

Riguardo al contenuto della custodia, il deposito nei magazzini generali non presenta particolarità influenti sulla sua configurazione giuridica. Si suol parlare di una custodia tecnica o tecnicamente organizzata, per quanto concerne sia l'organizzazione dell'attività di vigilanza sia l'attrezzatura e manutenzione dei locali. Ed invero è esatto che dai magazzini generali si possa pretendere l'impiego di mezzi ed attività di carattere tecnico e comunque di maggior efficienza di quelli dovuti dal comune depositario, specie dal punto di vista dell'adeguazione alla particolare natura delle varie cose depositate: ma questa notazione ha in definitiva valore meramente descrittivo, poiché sul terreno giuridico non costituisce se non l'applicazione del principio generale posto dall'art. 1176, vale a dire della specificazione del criterio misuratore della diligenza (bonus paterfamilias) secondo l'attività e il carattere professionale del debitore. Né, d'altra parte, essa rileva sul terreno dalla responsabilità, dal momento che, per l'art. 1787, la liberazione dalla responsabilità non è conseguibile attraverso la prova dell'impiego della diligenza dovuta.

Neppure si può considerare rientrante nella custodia dovuta dal magazzino l'assicurazione della merce depositata contro l'incendio, mancando la ragione di una soluzione diversa da quella sostenuta per il comune depositario; pertanto l'assicurazione sarà dovuta solo se promessa nel regolamento d'esercizio — nel quale caso di solito i magazzini vi provvedono mediante polizze generali in abbonamento oppure in virtù di apposita clausola contrattuale. Quando l'obbligo sussista, esso, come quelli relativi ad altre operazioni accessorie che possono essere assunte dai magazzini (scarico, dogana, spedizioni, vendita), non costituisce obbligazione ex deposito, ma trova la sua fonte in un patto aggiunto, di diversa natura (mandato o locazione d'opera).

In ogni sua parte, quindi, salvo per quanto attiene alla prova liberatoria, l'obbligo di custodia dei magazzini generali coincide con quello del comune depositario, e può senz'altro rinviarsi al commento degli artt. 1766 e 1768; come questo, esso costituisce un obbligo dotato di autonoma rilevanza esterna, dando luogo ad una attività dovuta, soggetta al controllo e costituente una pretesa contrattuale del depositante, anche indipendentemente dalla restituzione (vedi, articolo 1770).


Restituzione delle cose depositate e deposito alla rinfusa

Proprie peculiarità presenta invece l'obbligo di restituzione, attinenti alle modalità della restituzione ed alla legittimazione passiva.
Sotto il secondo profilo, la particolarità deriva dall'obbligo dell'esercente di rilasciare i titoli rappresentativi delle merci depositate, con la conseguenza, quando questi siano stati richiesti ed emessi, del re­gime cartolare della legittimazione; peraltro tale regime non solo non contraddice al principio della irrilevanza in sede di restituzione dei rapporti giuridici relativi alle cose depositate, ma anzi lo implica autonomamente, e più radicalmente di quanto non derivi dalla disciplina legislativa del deposito in genere.

Per quanto concerne le modalità di restituzione, le pecularietà concernono: a) il tempo di essa, vale a dire la durata del contratto, e b) il c.d. deposito alla rinfusa.

a) Mentre nel comune deposito, in mancanza di accordi circa il tempo della restituzione, ciascuna delle parti, siccome munita di un potere di recesso unilaterale, può pretendere in qualsiasi momento che si faccia luogo alla restituzione (art. 1771), dall'art. 31 del Regolamento sui magazzini generali, secondo cui la durata del deposito non ha limiti di tempo, deriva che, fermo restando il diritto del depositante alla restituzione ad nutum, viceversa non possono mai i magazzini generali obbligarlo ad accettare la restituzione, salva l'ipotesi di cessazione dell'esercizio.
Tale particolarità, riconosciuta dalla dottrina — sia pure talvolta con qualche riserva, relativa al carattere indefinito dell'obbligazione di custodia, che ne deriva — viene giustamente connessa al carattere pubblico del servizio, parallelamente all'obbligo legale di contrarre. Ma il legislatore del codice del '42, uniformandosi ad una prassi molto seguita dalle imprese di magazzini generali (in sede regolamentare), ha attenuato la peculiarità stessa, disponendo, nell'art. 1789, che l'esercente possa procedere alla vendita delle cose depositate, oltre che alla scadenza del contratto, quando, nel deposito a tempo indeterminato, sia decorso un anno dalla data di esso, e quando le merci siano minacciate di deperimento.
Chiarissimo è il buon fondamento della facoltà di vendita in quest'ultima ipotesi, ricavata anch'essa dalla prassi regolamentare; per l'altra, invece, già il Vivante criticava la corrispondente disposizione dei regolamenti d'esercizio, considerandola contraria all'interesse della circolazione dei titoli rappresentativi. A sua giustificazione, tuttavia, oltre alla ano­malia dell'indefinita protrazione nel tempo di una obbligazione ad arbitrio del creditore, può addursi l'opportunità di evitare che il deposito nei magazzini generali si allontani dalla sua funzione di operazione ausiliaria della circolazione delle merci - e come tale di carattere provvisorio - tramutandosi in una comune statica misura di conservazione delle stesse.

b) Il deposito nei magazzini generali è frequentemente fatto alla rinfusa, vale a dire con l'autorizzazione al depositario di mescolare o riunire, così confondendole, le merci di un depositante con quelle omogenee di altri, negli stessi recipienti o locali; con la conseguenza che la restituzione a ciascuno dei depositanti avrà per oggetto non le stesse cose da ciascuno depositate, sibbene una corrispondente quantità delle cose che costituiscono la massa formatasi con la pluralità dei depositi.
Questa pratica, diffusasi per le merci di grande omogeneità (per es. grano, petrolio) al fine di economizzare spazio e lavoro, è suscettibile di riscontro anche fuori del campo dei magazzini generali, ha dato luogo al quesito se si tratti di deposito regolare o irregolare. L'opinione prevalente è nel primo senso, per il rilievo che «la proprietà delle cose depositate non passa mai al depositario, e la differenza sta soltanto in ciò che nel deposito alla rinfusa i singoli depositanti, invece di conservare ciascuno il diritto di proprietà separato e indipendente sulle cose proprie, diventano tutti insieme comproprietari dell'unica massa formatasi con la confusione, e ciascuno ha su quella massa comune un diritto di proprietà concorrente col diritto degli altri nella misura della quan­tità da ciascuno depositata. Il magazzino ha sempre l'obbligo di restituire le stesse cose che gli sono state consegnate, e non può sostituirle con altre dello stesso genere: nel deposito alla rinfusa quest'obbligo non si estende però alla restituzione a ciascuno dei depositanti delle stesse cose depositate, ma è limitato alla consegna a ciascuno di una quantità corrispondente a quella da lui depositata delle cose facenti parte della massa. Quindi i magazzini non diventano mai debitori di genere, ma rimangono sempre debitori di specie, e non sopportano mai le conseguenze del caso fortuito » (Angeloni).

Questo insegnamento va senz'altro accolto, per le seguenti ragioni: 1) l'art. 1782 assume come dato caratteristico del deposito irregolare la facoltà d'uso del depositario, della cui mancanza nel deposito alla rinfusa non può dubitarsi; 2) non si può ammettere la proprietà del depositario né la restituzione del tamtumdem, poiché l'una e l'altra cosa implicherebbero la facoltà di restituire una qualsiasi uguale quan­tità di cose fungibili, e non necessariamente una parte di una massa determinata; 3) nel deposito alla rinfusa non risulta minimamente alterato il contenuto della custodia, intesa come attività di conservazione materiale; 4) e in definitiva la fungibilità della cosa depositata non assume giuridica rilevanza rispetto al depositario, ma solo nei rapporti tra i più depositanti. Il depositario è soltanto autorizzato, con liberazione da qualsiasi responsabilità per danni, a porre in essere quella situazione di fatto — unione o commistione — dalla quale per virtù di legge (articolo 939) nasce la comunione, ma nei rapporti con ciascun depositante egli conserva la figura di depositario di cose determinate, sia pure non più materialmente ma in funzione della quota di condominio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1787 Codice Civile

Cass. civ. n. 12972/2010

Nel contratto di deposito nei magazzini generali, il cui fine principale è quello, proprio del deposito, della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta "ex recepto" è disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, il depositante o il terzo se legittimato alla restituzione in quanto intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno, alla stregua della speciale disciplina prevista negli artt. 1792 e ss. c.c..

Cass. civ. n. 534/1997

Anche nel deposito dei magazzini generali di alimenti deperibili in celle frigorifere con prezzo commisurato alla superficie allocata, che pure integra una fattispecie contrattuale atipica (per le modalità di pagamento del prezzo in base alla superficie utilizzata e non alla quantità, peso e numero della merce e per la previsione di obbligazioni specifiche del depositario connesse alla conservazione in celle frigorifere di merce deperibile, peraltro in funzione strumentale del fondamentale obbligo di custodia), il fine precipuo perseguito dalle parti è quello della custodia, conservazione e restituzione delle cose depositate (tipico del contratto di deposito), cosicché il rapporto fra i contraenti, in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ex recepto, è disciplinato essenzialmente dalle norme codicistiche del deposito, e questo comporta in relazione alla responsabilità per furti e rapine che la prova liberatoria a carico del depositario non è raggiunta, se egli non dimostra di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano (predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, installazione di sistemi di allarme ecc.) secondo un criterio di ordinaria diligenza, per evitare la sottrazione delle cose depositate.

Cass. civ. n. 5267/1991

In tema di deposito nei magazzini generali, il caso fortuito, che libera il depositario dalla responsabilità ex recepto (salvo che si tratti di danni evitabili, nonostante il fortuito, mediante tempestivo e diligente ripristino dell'idoneità dei locali o recupero delle merci), è configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Pertanto, con riguardo ad allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non è invocabile in relazione alla mera eccezionalità del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilità, secondo la comune esperienza.

Cass. civ. n. 977/1990

Nell'ipotesi di furto di merce depositata presso i magazzini generali, la presunzione di colpa a carico dell'esercente il deposito è superata soltanto dalla prova della non imputabilità dell'evento e cioè dalla imprevedibilità o inevitabilità della sottrazione della merce malgrado l'uso della diligenza del buon padre di famiglia; tale prova liberatoria non può considerarsi raggiunta quando, indipendentemente dalle modalità del furto (con o senza violenza o minaccia alla persona), pur essendo i magazzini generali ubicati in zona soggetta alla particolare vigilanza di un corpo armato dello Stato (nella specie: la zona doganale del porto di Catania, vigilata dalla guardia di finanza), l'esercente non abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni (servizio di vigilanza con personale proprio, installazione di sistemi antifurto, congrua copertura assicurativa, ecc...) che le circostanze (difficoltà per la forza pubblica di assicurare un controllo capillare, consumazione di altri furti in precedenza) suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 2488/1969

Le disposizioni contenute nei regolamenti dei magazzini generali non acquistano, per effetto dell'atto di controllo della competente autorità, la forza di norme giuridiche. Esse vanno inquadrate tra le condizioni generali di contratto e, pertanto, deve escludersi una qualsiasi loro efficacia vincolante nei confronti di soggetti che non siano entrati in rapporto contrattuale con i magazzini generali.

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relative all'articolo 1787 Codice Civile

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Roberto B. chiede
mercoledì 04/06/2014 - Toscana
“In caso d'incendio o furto, i Magazzini Generali rispondono in proprio nei confronti del proprietario della merce e/o della compagnia che ha assicurato le merci?”
Consulenza legale i 12/06/2014
L'attività di conservazione e custodia delle merci da parte dei magazzini generali ha rilievo pubblicistico e pertanto è regolata dal nostro ordinamento giuridico.
La disciplina della responsabilità dei magazzini generali è contenuta nell'art. 1787 del c.c. e in alcune leggi speciali, tra cui il r.d.l. del 1 luglio 1926, n. 2290, convertito in l. 9 giugno 1927 n. 1158 e successive modifiche.
L'art. 10. del r.d.l. 2290/1926 sancisce "I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci o derrate e dei casi di forza maggiore".
L'art. 1787 stabilisce che solo il caso fortuito, la natura delle merci o i vizi di esse o dell'imballaggio escludono la responsabilità dei magazzini generali per il caso di perdita, calo o avaria delle merci custodite.
Si deve quindi ritenere che:
- in caso di incendio, la responsabilità dei magazzini generali sia esclusa solo se tale evento possa configurarsi come caso fortuito, cioè come evento naturale o assimilato, indipendente dalla volontà umana, che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. E', quindi, necessario che i magazzini provino che l'evento-incendio fosse assolutamente imprevedibile.
Se l'incendio è stato provocato da terzi, la responsabilità non è automaticamente esclusa, in quanto i magazzini generali devono dimostrare di aver adottato tutti i rimedi necessari per evitare l'accaduto.
- in caso di furto, la prova liberatoria per i magazzini generali è raggiunta solo quando l'esercente abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni (servizio di vigilanza con personale proprio, installazione di sistemi antifurto, congrua copertura assicurativa, ...) che le circostanze suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza (si v. Cass. 997/1990). Secondo alcuni autori sarebbero inefficaci eventuali cause contrattuali che prevedano l'esonero da responsabilità in caso di furto o rapina, se non specificamente approvate per iscritto dal depositante.
L'esercente attività dei magazzini generali può stipulare un contratto di assicurazione in nome proprio e a proprio favore: in tal caso, il contratto ha lo scopo di tenere indenne il depositario dall'obbligazione risarcitoria nei confronti del depositante (risponderà, quindi, solo l'assicurazione). Oppure, il magazzino generale può stipulare una assicurazione per conto altrui: allora, al depositante sarà riconosciuto il diritto di agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere l'indennizzo.

Se il proprietario (depositante) ha assicurato le merci per conto proprio, si deve vedere cosa prevede il contratto di deposito presso i magazzini generali. La giurisprudenza ha ritenuto che sia efficace la clausola per cui, qualora il depositante abbia già provveduto ad assicurare la merce, tale onere non grava sul depositario, che diviene beneficiario della copertura assicurativa al pari del depositante (Corte d'appello Venezia, 12.9.1994).