(massima n. 1)
In materia di responsabilitą contrattuale, perché l'impossibilitą della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dei conti correnti sui quali erano versate le somme necessarie a corrispondere il prezzo della vendita) costituisca causa di esonero del debitore da responsabilitą, deve essere offerta la prova della non imputabilitą, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilitą o meno del "factum principis"