(massima n. 1)
Il debitore, che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come motivo di esclusione della sua responsabilità, soltanto se l'attività del terzo sia prevista come condizione, diversamente restando soggetto all'obbligo del risarcimento, salva la rivalsa nei confronti del terzo stesso, se quest'ultimo si era obbligato in base ad un autonomo rapporto. (Nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la responsabilità risarcitoria dell'appaltatore, per inadempienza all'obbligo di effettuare alcune opere relative ad un fabbricato condominiale, non poteva essere esclusa per il fatto che tali opere erano state in concreto impedite per il mancato consenso di un soggetto proprietario esclusivo del suolo su cui parte di quelle opere dovevano essere eseguite e condomino dell'edificio, poiché detto soggetto, quale proprietario esclusivo dell'area era rimasto estraneo al rapporto di appalto, né il suo consenso era stato previsto come condizione dell'impegno dell'appaltatore: la Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione, enunciando il principio di cui sopra).