Cass. civ. n. 4013/2020
Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva condannato uno dei promittenti venditori alla restituzione, in favore del promissario acquirente, del doppio della caparra, nonostante l'inadempimento all'obbligo di prestare il consenso fosse ascrivibile all'altro comproprietario).
Cass. civ. n. 6162/2006
Qualora sia stato promesso in vendita un immobile indiviso considerato nel contratto come un "unicum inscindibile", ciascuno dei promittenti si impegna non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui è rispettivamente titolare ,ma si obbliga anche a promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte degli altri. Peraltro, tale obbligazione, che ha natura collettiva, non è solidale, non potendo operare il principio stabilito dall'art.1292 cod. civ., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l'intero e l'adempimento dell'uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri. Pertanto, il condebitore non inadempiente non può invocare la norma dettata in materia di obbligazioni solidali dall'art.1307 cod. civ., alla stregua del quale se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti,mentre gli altri obbligati sono tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta, tenuto conto che in tal caso la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l'adempimento della prestazione da parte dei coobbligati che altrimenti avrebbero potuto eseguire liberandosi dell'obbligazione senza produrre il danno ulteriore.