(massima n. 1)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilitą professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensģ da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto che, in un'ipotesi di responsabilitą professionale per avere il proprio difensore in altra causa di risarcimento danni erroneamente evocato in giudizio soggetto diverso da colui che risultava essere il vero responsabile, correttamente il giudice del merito aveva considerato la prescrizione dell'azione nei confronti del suddetto legale iniziare a decorrere dalla notificazione della sentenza del definitivo accertamento giudiziale della carenza di legittimazione del soggetto in quell'altro processo convenuto, quale momento in cui il danno si era manifestato all'esterno nella sua oggettivitą, divenendo percepibile, conoscibile ed azionabile sul piano della domanda risarcitoria ).