Nessuno č tenuto a fare l'impossibile
La formula č utilizzata per esprimere il principio in base al quale l'obbligato č tenuto a compiere una prestazione possibile (fisicamente o giuridicamente). Se l'oggetto del contratto č originariamente impossibile, il rapporto addirittura non sorge: se l'impossibilitā della prestazione sopravviene, e si tratta di una reale impossibilitā oggettiva ed inevitabile, l'obbligazione si estingue. La responsabilitā del debitore č esclusa quando questi riesca a provare che non gli č imputabile l'inadempimento.