(massima n. 1)
Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attivitā medico chirurgica, il sanitario č gravato dall'onere di provare l'insussistenza di un nesso causale tra l'atto medico e l'esito peggiorativo dello stato di salute dell'infermo solo qualora non sia riuscito a dimostrare di avere correttamente eseguito la propria prestazione.