La formuletta indica una causa di impossibilità oggettiva (insieme al caso fortuito e alla forza maggiore) ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo. Poiché l'intervento dell'autorità esula dalla sfera di controllo del debitore, tale fatto non gli è imputabile, e quindi l'obbligazione si estingue senza che residuino conseguenze per lui negative.