(massima n. 1)
In materia di attivitā medico-chirurgica, allorché risulti accertata una condotta negligente che depone per la responsabilitā del medico operante e, conseguentemente, della struttura sanitaria, spetta all'uno e all'altra, in applicazione del principio della "vicinanza della prova" (o di "riferibilitā), provare che il risultato "anomalo" o "anormale", rispetto al convenuto esito dell'intervento, sia dipeso da un evento imprevedibile, non superabile con l'adeguata diligenza.