(massima n. 1)
In materia di responsabilitā professionale del medico-chirurgo, una volta provato dal paziente che l'intervento richiesto era di facile o routinaria esecuzione, incombe al professionista l'onere di provare al fine di andare esente da responsabilitā che l'insuccesso dell'operazione non č dipeso da un difetto di diligenza propria.